Data: 17/11/2017 15:00:00 - Autore: VV AA
Avv. Silvia Rossaro - Il Tribunale di Cremona, nella recente ordinanza del 29 maggio 2017 (sotto allegata), ha affrontato il tema della nomina del curatore speciale e della natura di tale figura, nell'ambito di una vertenza intrapresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 263 c.c.

La vicenda

Nel caso specifico, la madre di due minorenni ha impugnato per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. l'atto di riconoscimento dei medesimi quali propri figli naturali effettuato dal padre. In sede di prima udienza il Giudice Istruttore ha ravvisato un difetto di rappresentanza dei minori, ritenendo necessaria la nomina di un curatore speciale.

Impugnazione riconoscimento figlio: necessario curatore

In particolare, è stato rilevato come il curatore sia una figura ausiliaria volta a curare e rappresentare in giudizio gli interessi dei minori, poiché la posizione degli stessi si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo. Ed invero non può stabilirsi ex ante una coincidenza ed omogeneità d'interessi né in ordine alla conservazione dello status né con riguardo alla scelta contrapposta fondata sul favor veritatis e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica. Il Tribunale di Cremona si è quindi adeguato al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui in tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio per difetto di veridicità è necessario a pena di nullità del relativo procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore (Cass. 1957/2016). Tale assunto consente di colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dall'art. 263 c.c. (anche nella formulazione successiva al D.Lgs. 154/2013) mediante un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata. L'ordinanza de qua chiarisce nondimeno che il curatore speciale non rappresenta un contraddittore necessario, in quanto, oltre al genitore il cui riconoscimento è impugnato, l'ulteriore legittimato passivo e litisconsorte necessario è unicamente il minore. Per l'effetto, è stata rigettata l'eccezione di parte convenuta di "estinzione del giudizio" per mancata proposizione di un'istanza di nomina di un curatore speciale per i due minorenni da parte dell'attrice. La stessa è stata ritenuta infondata in quanto il Giudice Istruttore, alla luce del disposto di cui all'art. 182 c.p.c., ha rilevato il difetto di assistenza e rappresentanza della parte e, su successiva istanza attorea, ha provveduto a rimettere il fascicolo al Collegio per la nomina del curatore speciale. Il provvedimento in esame ha precisato infine che allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la decisione debba essere assunta dal Giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 c.p.c.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla volontaria giurisdizione del decreto di nomina di cui all'art. 80 c.p.c.
Silvia Rossaro
Avvocato presso il foro di Padova
Dottore di ricerca presso Università degli Studi di Padova
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