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Data: 16/11/2017 14:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - "L'approvazione in via definitiva della legge sul whistleblowing sulla tutela degli autori delle segnalazioni di reati è un altro rilevante passo avanti del Parlamento nella lotta all'illegalità e in favore della trasparenza". Così la presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini a margine dell'approvazione definitiva della legge ieri alla Camera. Il testo (sotto allegato), passato con 357 voti a favore, 46 no e 15 astenuti, ha "raccolto un larghissimo consenso tra le forze politiche, andando oltre le usuali contrapposizioni tra maggioranza e opposizione". Il fine è quello di rafforzare in chiave anticorruzione la tutela del segnalante di illeciti ampliando l'attuale disciplina prevista dalla legge Severino ed estendendo le tutele anche al settore privato.
Ecco, in sintesi, le novità della nuova legge sul whistleblowing:
Whistleblower tutela per lavoratori pubblici e privatiIl dipendente che segnala (ai responsabili anticorruzione, all'Anac o ai giudici ordinari e contabili) illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, licenziato, demansionato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive. La tutela vale non solo per tutte le amministrazioni pubbliche ma anche per il settore privato. Viene stabilito che nei modelli organizzativi e di gestione predisposti ex decreto n. 231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano contemplati il divieto di atti di ritorsione o discriminatori e canali ad hoc per le segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità di chi denuncia. Lavoratori: nullità atti discriminatoriViene previsto il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo nei confronti del whistleblower. L'onere della prova spetterà all'ente .
Identità segreta per chi denunciaVietato, inoltre, rivelare l'identità di chi denuncia ma non sono ammesse segnalazioni anonime. In ogni caso, il segreto sul nome in ipotesi di processo penale non può protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. Spetterà all'Anac predisporre linee guida sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni al fine di garantire la riservatezza di chi segnala.
Sanzioni a carico del datore di lavoroSe l'interessato (o i sindacati) comunicano atti discriminatori, l'Anac applicherà (ove riconosciuta la responsabilità) al datore una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. In caso di adozione di procedure discordanti dalle linee guida dell'autorità o di mancata verifica della segnalazione la sanzione sale fino a 50mila euro.
Clausola anti-calunnieIl testo prevede, comunque, una sorta di clausola anti-calunnie. Le tutele nei confronti del segnalante saltano nel caso di condanna dello stesso in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la segnalazione o laddove ne venga accertata la responsabilità civile per dolo o colpa grave.
Modifiche al segreto d'ufficioIl testo, nella versione finale analoga a quella licenziata dal Senato, modifica anche la disciplina sul segreto d'ufficio. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia, si prevede che "il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'art. 2105 del codice civile". Tuttavia, la disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Infine, quando notizie e documenti sono oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, "costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine".
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