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Data: 16/11/2017 16:35:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non è il gestore del bar a cui è stato inibito l'uso degli spazi esterni con tavoli e sedie a dover allontanare i rumorosi avventori che si intrattengono fuori dall'esercizio. L'onere di far rispettare il divieto di stazionamento a partire dalle ore 22 spetta all'amministrazione locale. Lo ha precisato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, nella sentenza n. 1255/2017 (qui sotto allegata), pronunciatasi sul ricorso del legale rappresentante di una società contro un provvedimento Comune. La vicendaLa ricorrente, che gestiva l'attività di un bar, era stata invitata, a seguito di molteplici segnalazioni provenute dai residenti della zona, "a verificare i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati e dell'attività esercitata nel suo complesso e a presentare una relazione di misure effettuata da un tecnico competente". Nel silenzio della società era poi intervenuta l'ARPA che, dopo le necessarie misurazioni, aveva depositato una relazione di impatto acustico, dettando opportune prescrizioni tra cui la limitazione dell'uso dell'area esterna al solo periodo diurno (non oltre le 22) e l'interdizione dello stazionamento della clientela all'esterno del locale. Dall'inerzia nell'adozione delle prescrizioni era derivata l'ordinanza con cui il Comune aveva attribuito ulteriore efficacia precettiva alle prescrizioni già elencate da ARPA, provvedimento poi impugnato dalla società. Nel ricorso, la società sottolineava l'irrazionalità e sproporzione del provvedimento nella parte in cui le aveva imposto di pretendere dalla propria clientela un comportamento che fuoriusciva dai limiti della sua disponibilità e capacità. Non spetta al gestore del bar allontanare dal locale i clienti rumorosiIn effetti, evidenzia il T.A.R., la misura imposta, con specifico riferimento al divieto di stazionamento degli avventori del locale negli spazi esterni "appare esulare dal potere del Comune e risulta, dunque, irrazionale nella parte in cui trasferisce sulla ricorrente oneri che graverebbero sull'amministrazione locale". Al gestore, prosegue la sentenza, non può essere imposto di vigilare sull'uso degli spazi esterni autonomamente fatto dagli avventori: alla società è incontestatamente precluso di servire i propri clienti all'esterno o favorire, con sedute e tavoli, il consumo di quanto somministrato all'interno del locale, ma sul rispetto di ciò deve vigilare il Comune. Non si ritiene gravare alcuna responsabilità sul gestore del locale quanto all'uso degli spazi esterni fatto dai clienti, non avendo questi a disposizione alcuno strumento di coercizione nei confronti di chi non rispetta il divieto di stazionamento dovuto alla mancanza di autorizzazione all'uso del plateatico. Inoltre, conclude la sentenza, neppure appare condivisibile la rilevazione effettuata dall'ARPA presso il bagno della controinteressata, a finestre aperte, poiché trattasi di un vano non ordinariamente destinato al riposto notturno delle persone residenti. Pertanto, da un lato si conferma l'onere in capo al gestore di adottare ogni accorgimento e precauzione affinché la permanenza all'esterno sia limitata al solo tempo necessario per l'allontanamento e i toni degli avventori siano, in tale fase, moderati; dall'altro, l'assenza di ulteriori disagi (fino a poco prima dell'udienza pubblica), fa risultare irragionevole e sproporzionata la totale interdizione circa lo stazionamento della clientela innanzi al locale dalle ore 22, imponendo al gestore dello stesso di far rispettare tale divieto agli avventori. L'atto impugnato va, quindi, annullato con compensazione delle spese di giudizio essendo stati necessari diversi accertamenti in sede cautelare prima di giungere all'esito della vicenda.
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