Data: 21/10/2022 07:00:00 - Autore: Domande e Risposte

Patente sospesa al ciclista ubriaco o sotto effetto di sostanze?

A quanto pare no. A dirlo è la Corte di Cassazione, in diverse sentenze, emesse per risolvere situazioni similari. In qualche caso, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla doglianza dell'errata applicazione da parte del giudice di merito della pena accessoria della sospensione della patente di guida da ricorrenti beccati alla guida di una bicicletta in evidente stato di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di stupefacenti oppure in stato di alterazione alcolica.

Ad essere interessanti però, più che le vicende, sono le conclusioni della Cassazione.

Vediamo come si è espressa.

Nessuna sospensione se il mezzo non richiede la patente

La Cassazione ha affermato più volte, infatti, che, fermo restando che "il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale", tuttavia, "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede" (cfr. ex multis, Cass. n. 19413/2013; Cass. n. 52148/2017; Cass. n. 54032/2018; da ultimo Cass. n. 37548/2021).

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