Data: 18/11/2017 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. n. 380/2011) contempla, tra le altre, una particolare fattispecie di reato: quello della costruzione edilizia abusiva, che si configura nel caso in cui un soggetto esegua dei lavori edilizi in totale difformità o in assenza del permesso di costruire, oltre che nel caso in cui egli prosegua negli stessi nonostante sia stato emanato un ordine di sospensione.

La pena prevista, peraltro, è abbastanza severa, in quanto la norma stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, a tale ipotesi delittuosa si applicano l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro.

Le case prefabbricate

A tale proposito va precisato che le costruzioni per le quali è richiesto il permesso di costruire non sono solo gli edifici tradizionali, ma anche le case prefabbricate, che negli ultimi anni stanno trovando nell'edilizia uno spazio sempre maggiore per il risparmio di costi che comportano e per il loro carattere ecologico (vai alla guida: "Le case prefabbricate").

Per quanto riguarda il risparmio di costi, si fa tuttavia riferimento alla manodopera e ai materiali, in quanto dal punto di vista burocratico gli adempimenti necessari per poter edificare una casa prefabbricata non sono molto dissimili da quelli previsti per le costruzioni ordinarie, a partire, appunto, dal permesso di costruire che deve essere preventivamente acquisito anche da chi intende elevare una simile struttura.

La pena prevista in caso di omissione è quella generale di cui all'articolo 44 del testo unico.

Esigenze abitative

Da un simile onere non si può sfuggire neanche decidendo di installare sul terreno non una casa prefabbricata vera e propria ancorata al terreno, ma delle strutture mobili, quali roulotte o case montate su ruote.

Su tale aspetto, non così scontato, la giurisprudenza ha avuto infatti modo di pronunciarsi in passato in alcune occasioni.

Si pensi alla sentenza della Corte di cassazione numero 10504/2015 (qui sotto allegata), con la quale i giudici hanno chiaramente ribadito, riprendendo quanto già statuito nella precedente sentenza numero 25015/2011, che il reato di costruzione edilizia abusiva di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia si configura anche se su un terreno siano state installate senza permesso di costruire delle strutture mobili montate su ruote e non incorporate al suolo, purché le stesse abbiano comunque una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

Interventi di nuova costruzione

Del resto, l'articolo 3, comma 1, lettera e), del Testo unico, nel dare una definizione di interventi di nuova costruzione, vi riconduce, a titolo esemplificativo, anche "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Di conseguenza, per potersi parlare di installazione non è necessario che l'opera sia ancorata al suolo ma è sufficiente che la stessa vi sia stata "stabilmente appoggiata".

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