Data: 18/11/2017 18:10:00 - Autore: Redazione

di Redazione - In caso di vendita di un immobile condominiale, il nuovo acquirente è tenuto a pagare le spese arretrate entro il biennio antecedente l'acquisto. Così si è espresso il tribunale di Parma, con la recente sentenza n. 1386/2017 (sotto allegata).

La vicenda

La vicenda vede contrapposti l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale e il condominio, avverso la delibera assembleare con la quale era stato approvato il rendiconto consuntivo e posto a carico del primo anche la morosità antecedente il biennio di acquisto, in violazione dell'art. 63 secondo comma disp. att. c.c. che limita la responsabilità dell'acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio da parte del venditore al biennio precedente all'acquisto.

Spese condominiali: nuovo acquirente paga non oltre il biennio

Il tribunale di Parma dà ragione al nuovo condomino, affermando, innanzitutto, che in tema di condominio, "le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle, se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini" (cfr. Cass. 29.3.2007, n. 7708).

Ciò è quanto emerso nel caso di specie, giacchè "l'art. 63 secondo comma disp. att. c.c. limita al biennio precedente all'acquisto l'obbligo del successore nei diritti di un condomino di versare, in solido col dante causa, i contributi da costui dovuti al condominio".

Tale norma ricorda il giudice, è speciale rispetto a quella posta, in tema di comunione in generale, dall'art. 1104, ult. co. c.c., che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite di tempo, in solido col cedente, a pagare i contributi dovuti dal cedente e non versati. In tema di contributi condominiali, pertanto, si applica l'art. 63 sopraindicato, poiché il rinvio operato dall'art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione in generale vale, per espressa previsione dello stesso articolo, solo per quanto non sia espressamente previsto dalle norme sul condominio.

Da qui, la nullità della deliberazione impugnata.


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