Data: 21/11/2017 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Una nuova disciplina per l'equo compenso spettante ai professionisti, limitata ai rapporti tra questi e le grandi imprese, comprese quelle bancarie e assicurative, mentre con le pubbliche amministrazioni varr� in caso di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della legge.

Un ruolo centrale sar� assunto dal giudice a cui spetter� il compito di accertare in concerto la sussistenza dell'iniquit� del compenso (inferiore ai parametri giudiziali) e la vessatoriet� di una clausola, potendone poi dichiarare la nullit�.

Sono le novit� contenute nel maxiemendamento al d.l. fiscale approvato al Senato (qui sotto allegato) e ora in attesa del s� definitivo alla Camera: questo, all'art. 19-quaterdecies aggiunge un nuovo art. 13-bis all'interno della legge 247/2012 dedicato proprio a "Equo compenso e clausole vessatorie".

Una disciplina dettata, in un primo momento, per la sola avvocatura, situazione che ha generato forti polemiche e un dibattito che si � concluso con l'estensione a tutti i professionisti, sia iscritti ad appositi ordini o collegi che semplici titolari di partita IVA, affinch� potesse contrastarsi l'annoso problema delle prestazioni al massimo ribasso e degli incarichi da svolgere a titolo gratuit�.

Il concreto impatto delle modifiche, tuttavia, potr� essere colto solo a seguito della definita approvazione, posti soprattutto due grandi limiti: da un lato, la previsione che le clausole vessatorie, di cui diverse tipologie sono elencate nella nuova norma, tali non pi� siano se abbiano formato oggetto di specifica trattativa e approvazione, dall'altro, il passaggio innanzi al giudice per la dichiarazione anche dell'iniquit� del compenso che, pertanto, non sar� automatica.

Equo compenso anche nei rapporti con la P.A.

La nuova norma disciplina l'equo compenso per le attivit� svolte limitatamente ai rapporti con grandi imprese, imprese bancarie o assicurative, ovverosia quelle che non rientrano nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, regolata da convenzioni predisposte unilateralmente da tali interlocutori.

Il principio dell'equo compenso, tuttavia, dovr� essere garantito anche dalle pubbliche amministrazioni, ma risulter� effettivo solo per le prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della legge.

Cos� definito il perimetro applicativo, la norma chiarisce che il compenso � considerato equo se risulta proporzionato alla quantit� e alla qualit� del lavoro svolto, nonch� al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Il riferimento offerto dalla disposizione � quello dei parametri giudiziari stabiliti dai Ministeri in relazione ai diversi ordini professionali; per le altre categorie, invece, si render� necessaria una successiva precisazione sul punto circa le modalit� per individuare i compensi.

Clausole vessatorie salvo specifica trattativa e approvazione

Quanto alla vessatoriet� delle clausole, la norma ritiene tali quelle idonee a determinare, anche in ragione della non equit� del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

Accanto alla definizione generale sulla vessatoriet� delle clausole contrattuali, il maxiemendamento fornisce, altres�, una puntuale elencazione di disposizioni da considerarsi tali, ma al tempo stesso corregge il tiro facendo salva la possibilit� che queste siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, perdendo cos� il loro carattere vessatorio.

Unica eccezione si rintraccia in quelle (considerate sempre vessatorie nonostante trattativa e approvazione) che riservano al cliente la facolt� di modificare unilateralmente le condizioni di contratto e/o attribuiscano allo stesso la facolt� di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato debba eseguire a titolo gratuito.

La norma chiarisce, inoltre, che non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle stesse, senza specificare le modalit� con cui tali trattative siano state svolte.

Nullit� clausole vessatorie: il ruolo del giudice

Le clausole considerate vessatorie saranno da considerarsi nulle, ma tale nullit� non si estender� alla restante parte del contratto che rimarr� valida.

L'azione diretta alla dichiarazione di nullit� di una o pi� clausole delle convenzioni, dovr� essere proposta dall'interessato, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.

In tale contesto assume un ruolo fondamentale il giudice al quale � rimesso il potere di accertare la non equit� del compenso e la vessatoriet� di una clausola, potendone dichiarare la nullit� stabilendo il compenso del'avvocato tenendo conto dei summenzionati parametri indicativi.

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