Data: 21/11/2017 16:30:00 - Autore: Pierluigi Abenante

di Pierluigi Abenante - Con la recentissima ordinanza n. 25856 del 31 ottobre 2017 della Corte di Cassazione, Sez. III, continua ad arricchirsi il capitolo giurisprudenziale sulla responsabilità ex art. 2051.

Responsabilità ex art. 2051 c.c.: la decisione della Cassazione

Ed invero, i giudici di Piazza Cavour, confermando una sentenza della Corte d'Appello di Roma, stabiliscono come, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., sebbene insista sul danneggiato l'onere di provare il fatto dannoso oltre il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, tuttavia, residua in capo allo stesso danneggiato un'ulteriore e più delicata prova quale l'esistenza di intrinseca pericolosità in capo alla cosa in custodia.

Ma vi è di più. Secondo gli Ermellini, è necessario altresì provare che ove pure la cosa in custodia risulti inerte e priva di intrinseca pericolosità, tuttavia, lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolo tale da rendere altamente probabile, se non addirittura inevitabile, il verificarsi del danno.

In altre parole, il danneggiato potrà trovare agevole ristoro del danno patito ove dimostri che seppur la cosa in custodia non poteva in alcun modo essere portatrice di pericolo diversamente, lo stato dei luoghi o le circostanze dei luoghi, attesa la loro obiettiva situazione di pericolo, abbiano grandemente concorso al verificarsi dell'evento dannoso.

La vicenda

Una donna conveniva in giudizio il condominio per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio patito scivolando sui dei residui d'immondizia e, conseguentemente, ruzzolando giù per le rampe della scala condominiale.

Ebbene, i giudici hanno ritenuto, che la ricorrente era caduta scivolando sui dei residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali, e che tale circostanza rappresentava un evento estraneo alla sfera di custodia dell'amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito.

Pertanto, tale circostanza, costituendo l'unica causa del danno, risultava di per sé sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c.

L'esclusione della sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, escludono in radice, d'altra parte, la possibilità di affermare una responsabilità per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c. da parte dello stesso amministratore del condominio.

In ultimo, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è bene ricordare che, data per sussistente la pericolosità della cosa oggetto di custodia, ove si sia pur generata la situazione di possibile pericolo, è necessario comunque che il danneggiato provi l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, teso a dimostrare che nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, l'insidia non è stata superabile (sul punto cfr: Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016; n. 23584/2013).


Tutte le notizie