Data: 21/11/2017 22:12:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Per i reati per i quali è prevista la querela di parte, non servono necessariamente delle formule sacramentali ai fini della procedibilità, ma bastano anche le sole dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria se dalle stesse emerga inequivocabilmente la volontà di sporgere querela.

Tanto si legge nella sentenza numero 52538/2017, depositata dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione lo scorso 17 novembre e qui sotto allegata.

Volontà esplicita

In ogni caso, sebbene non sia necessario ritualizzare la querela in formule sacramentali, la volontà della persona offesa di querelare deve comunque essere esplicita, ovverosia desumibile da espressioni che possono essere interpretate come una manifestazione dell'intento di perseguire l'autore del fatto riportato alla polizia.

A tal proposito, i giudici hanno ricordato che, ad esempio, vanno considerate delle valide manifestazioni del diritto di querela la dichiarazione della persona offesa, fatta in sede di denuncia, di costituirsi o di riservarsi di costituirsi parte civile (v. Cass. n. 15166/2016) e l'integrazione di una precedente denuncia con la sollecitazione all'autorità giudiziaria di "voler prendere provvedimenti al più presto" (Cass. n.6333/2013).

Ma non solo: in virtù del principio del favor querelae è possibile interpretare come querela anche delle manifestazioni lessicali non esplicite, rese in situazioni di incertezza ma provenienti inequivocabilmente dalla parte, anche indipendentemente dalla qualifica che la polizia giudiziaria abbia assegnato alla dichiarazione orale della persona offesa.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione ha quindi confermato la condanna già inflitta all'imputato da entrambi i giudici del merito per il reato di lesioni colpose e il reato di omissione di soccorso commessi in danno della moglie, nonostante l'iniziativa penale fosse stata assunta esclusivamente sulla base della mera comunicazione della notizia di reato.

Infatti, la volontà di querelare il coniuge era stata manifestata comunque implicitamente nella richiesta di punizione del colpevole, manifestata dalla donna mentre era in un ospedale e prima di essere trasferita in altro nosocomio per essere sottoposta ad intervento chirurgico.


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