Data: 21/11/2017 22:54:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Al via i rimborsi per chi ha pagato una Tari maggiorata, a partire dalla data della sua istituzione, nel 2014. È quanto si ricava dalla circolare del ministero dell'economia (n. 1/Df sotto allegata), pubblicata ieri per fornire chiarimenti sulla corretta modalità applicativa della tassa sui rifiuti da parte dei comuni.

Tari, le polemiche

La questione della corretta applicazione della Tari tiene banco da diversi giorni. Tutto è nato a seguito della risposta del ministero all'interrogazione in commissione formulata dall'on.le L'Abbate, con la quale era stato chiesto se la quota variabile dovesse essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell'utenza domestica comprendesse anche le pertinenze dell'abitazione, atteso che i comuni talvolta calcolano la quota variabile due volte (sia in relazione all'abitazione che alle pertinenze) andando così a far lievitare la tassa. La risposta ha decretato che tale modalità è erronea innescando un'infinità di polemiche, minacce di class action, e, ovviamente la necessità di un chiarimento istituzionale.

Tari: la quota variabile si paga una sola volta

Da qui la circolare ministeriale che chiarisce definitivamente come, per le pertinenze dell'abitazione (garage, box, cantine, ecc.), "appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica".

Un diverso modus operandi da parte dei comuni, si legge nel documento, "non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della Tari".

Per 'superficie totale dell'utenza domestica' si intende, infatti, "la somma dei metri quadri dell'abitazione e delle relative pertinenze".

Tari errata: rimborsi possibili dal 2014

Fermo restando l'invito ai comuni che hanno adottato disposizioni difformi rispetto ai criteri di calcolo chiariti con la circolare a procedere ai necessari adeguamenti, la circolare sancisce che i cittadini che riscontrano un calcolo errato della parte variabile della tassa sui rifiuti (effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio), possono chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è entrata in vigore.

Non sono possibili, dunque, richieste di rimborso relative a tasse governate da regole diverse (come ad es. la Tarsu), né istanze ai comuni che hanno introdotto in luogo della Tari, "una tariffa avente natura corrispettiva".

Tari errata: come fare domanda per il rimborso

L'istanza di rimborso, precisa dunque il ministero, "deve essere proposta, a norma dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento".

La domanda non è soggetta a particolari formalità, ma deve quanto meno contenere "tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari".


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