Data: 30/11/2017 11:03:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Le roulottes, ai sensi dell'art. 3 lettera e. 5) del T.U. Edilizia (d.P.R 380/2001) sono considerate "interventi di nuova costruzione" al pari di prefabbricati, campers, case mobili e imbarcazioni "che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore".

Roulotte: la definizione della Cassazione

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La Corte di Cassazione ha chiarito la definizione di roulotte, precisando che: "La nuova formulazione dell'art. 3 comma 1, lett. e 5) del d.P.R. 380/01, quindi, pur avendo espunto il requisito dell'"ancoraggio temporaneo al suolo" del manufatto, non ha ampliato l'ambito delle opere non rientranti nel concetto di "costruzione", ma ha esplicitato, come avvenuto per le precedenti modifiche ed in coerenza con i principi generali fissati dalla disciplina urbanistica, gli interventi che non comportano una stabile trasformazione del territorio rilevante sotto il profilo urbanistico. Secondo l'attuale previsione, quindi: a) i manufatti devono trovarsi all'interno di strutture ricettive all'aperto; b) tali strutture devono essere debitamente autorizzate e condotte in conformità alla normativa regionale di settore; c) la destinazione dei manufatti è quella della sosta ed il soggiorno dei turisti" (cfr. Cass. n. 13496/2017).

Roulottes e requisito precarietà

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Ed invero nella giurisprudenza della Cassazione è pacifico che: "ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati, l'agevole rimovibilità, ma l'intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo" (cfr. Cass. n. 22054/2009; n. 14329/2008; n. 24898/2003).

D'altra parte, la natura precaria di un manufatto (non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma) "deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione" (cfr. Cass. n. 966/2014).

L'uso delle roulotte a fini abitativi

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Il Consiglio di Stato inoltre, con sentenza n. 3435/2017 stabilisce che la prova dell'utilizzo delle roulottes a fini abitativi, necessaria per ritenerle "nuove costruzioni" (art. 3 lett. e.5 T.U. Edilizia) si può evincere: dalla dichiarazione dell'intenzione di dimorarvi stabilmente per almeno cinque mesi all'anno, di iscrivere i figli a scuola, di chiedere la residenza e di fare richiesta dell'allaccio di acqua ed elettricità.

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