|
Data: 26/11/2017 09:26:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il beneficio cd. "prima casa" per un acquisto immobiliare spetta anche a chi, all'atto della compravendita, possieda un altro immobile oltre al nuovo che, tuttavia, sia inidoneo ad essere abitato, anche se, ad esempio, è utilizzato come studio professionale. Per la Corte di cassazione, come si legge nella sentenza numero 27376/2017 depositata il 17 novembre scorso (qui sotto allegata), costituisce infatti ius receptum che la normativa di legge subordina l'applicazione del predetto beneficio alla circostanza che l'acquirente compri un'unità immobiliare destinata ad abitazione nel Comune di residenza o nel diverso Comune ove si svolge la propria attività, alla circostanza che egli non possieda un altro immobile che sia idoneo ad essere destinato a un simile uso e alla dichiarazione formale nell'atto di compravendita di voler risiedere nel luogo ove si trova l'abitazione acquistata. Casa non idoneaDi conseguenza, l'agevolazione "prima casa" spetta anche a chi possiede un'altra casa ma questa sia stata valutata come non idonea all'uso abitativo e ciò sia che l'inidoneità dipenda da circostanze di natura oggettiva, come ad esempio in caso di inabilità, sia che dipenda da circostanze di natura soggettiva, come ad esempio in caso di inadeguatezza per dimensioni o caratteristiche qualitative. Studio professionaleMa non solo: per la Corte, del beneficio può godere anche chi, al momento dell'acquisto, sia proprietario di un altro immobile che non sia idoneo ad essere abitato in quanto utilizzato come studio professionale. A tal fine, però, è necessario che tale immobile sia successivamente accatastato in A/10. |
|