Data: 24/11/2017 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Se l'avvocato svolge l'attivit� di arbitro, nella determinazione del suo compenso non possono ritenersi applicabili "tour court" i principi riguardanti le tariffe professionali forensi quanto alle spese c.d. forfettarie, poich� non � affatto equiparabile l'attivit� dell'arbitro a quella dell'esercente la professione forense in relazione alla peculiarit� dell'opera rispettivamente prestata.

La vicenda

Lo ha chiarito il Tribunale di Roma nell'ordinanza n. 576/2017 in cui ha provveduto alla determinazione del compenso spettante a un'avvocata che aveva svolto l'attivit� di arbitro nel procedimenti promosso da una signora nei confronti di una s.r.l. e definito con lodo rituale.
Tuttavia, le parti avevano contestato l'an e il quantum della proposta liquidatoria avanzata dalla professionista, contenente la determinazione su spese e onorari del procedimento arbitrale (spese generali, compenso dell'avvocato arbitro, del C.T.U. e del segretario dell'organo arbitrale).

Avvocato arbitro: non equiparabili le due attivit�

Nel caso di specie, ferma l'applicabilit� al caso di specie dell'art. 10, primo comma, e della tabella n. 26 del D.M. n. 55/2014, il giudice capitolino ritiene che il compenso dell'avvocato arbitro vada parametrato secondo il valore medio delle cause di valore indeterminabile di particolare importanza (da euro 260.001 a 520.000) giusto il disposto dell'art. 5 del citato D.M. tenuto conto dei numerosi e complessi quesiti rivolti all'arbitro nelle conclusioni della domanda arbitrale e delle eccezioni sollevate dalla societa resistente negli scritti difensivi come evidenziato dalla lettura del lodo.

Non spettano, invece, sul compenso determinato (nel caso di specie oltre 16mila euro oltre IVA e CPA), le Spese Generali di cui all'art. 2 del D.M. n. 55/2014, atteso che, come affermato dalla Cassazione (sent. n. 1673/2003) la liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 c.p.c. che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. "borsuali", quelle, cio�, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate dagli artt. 90, 92 e 93 del codice di procedura civile.

Per converso, nel caso di Arbitro Avvocato non potranno ritenersi applicabili "tout court" i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese c.d. "forfettarie" attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarit� dell'opera rispettivamente prestata.

Nel caso di specie, inoltre, il Tribunale ritiene indimostrato e ingiustificato il compenso che l'Arbitro ha richiesto per il Segretario del procedimento arbitrale: la scelta di un Segretario Avvocato per attivit� estremamente semplici e di carattere amministrativo/processuale, quali la redazione dei processi verbali di udienza, le comunicazioni telematiche degli atti processuali alle parti e la custodia del fascicolo processuale, non giustifica l'importo richiesto n� tantomeno consente il ricorso al D.M. 55/2014 per la valutazione economica dell'opera prestata dal Segretario.

In considerazione dell'attivit� amministrativa e non gi� forense prestata dal Segretario, seppure avvocato, sul compenso non sono dovuti il C.P.A. e le Spese Generali e andranno rideterminate le spese di segreteria.


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