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Data: 01/12/2005 - Autore: www.laprevidenza.it L' esistenza nel nostro ordinamento di due fonti , la Costituzione ed il Codice Civile . ispirate a valori ed esperienze politiche diverse , in alcuni casi contrastanti , può intendersi certo come un ostacolo alla coerenza dei sistema . Non sempre , tuttavia , è così e le modalità con cui ha assunto rilevanza il danno alla salute ne sono una testimonianza . L' opinione per cui un danno biologico possa considerarsi autonomamente risarcibile nasce , oltre che nel sentire sociale , anzitutto nelle prime timide pronunce della giurisprudenza civile , vero e proprio cuore pulsante del diritto vivente . Bisogna attendere il finire degli anni ' 70 perché la questione acquisti spessore e raggiunga per la prima volta i banchi del giudice costituzionale , con le sentenze sorelle nn. 87 e 88 del 26 luglio 1979 . Il principio affermato nell' occasione è che il danno alla salute debba senza dubbio ricevere ristoro , perché lesivo di una situazione soggettiva costituzionalmente tutelata ( art. 32 Cost. ), ma nei limiti previsti dall' art. 2059 c.c. ... (Si ringrazia Diritto sul web) LaPrevidenza.it, 30/10/2005 Articolo di Giovanbattista Greco |
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