Data: 24/11/2017 12:36:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il codice di procedura penale, in conseguenza delle recenti riforme, non prevede pi� la facolt� per l'imputato di fare ricorso personalmente dinanzi alla Corte di cassazione. A tale proposito la stessa Corte, con sentenza numero 53203/2017 (qui sotto allegata), ha precisato che tale affermazione vale anche per le misure cautelari personali e reali con la conseguenza che, ad esempio, l'imputato non pu� rivolgersi personalmente ai giudici di legittimit� per contestare gli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti.

La disputa

La questione, in realt�, � abbastanza dibattuta e costituisce uno dei punti controversi della legge numero 103/207, tanto che su di essa sono state chiamate a intervenire anche le Sezioni Unite con ordinanza numero 51068/2017. Intervento che, per�, la quinta sezione penale della Corte ha deciso di non attendere.

No al ricorso fai da te

Nella sentenza in commento, infatti, i giudici hanno affermato che "il legislatore della riforma ha inteso inequivocabilmente escludere la possibilit� per l'imputato di presentare ricorso per cassazione personalmente", imponendo che la sottoscrizione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi avvenga sempre ad opera di un difensore iscritto nell'albo speciale.

Per la quinta sezione, del resto, i dubbi interpretativi sul punto, sorti dal fatto che la riforma del 2017 non ha inciso n� sulle disposizioni dell'articolo 311 c.p.p. n� su quelle dell'articolo 325 c.p.p., possono essere superati guardando ai lavori preparatori, alla Relazione illustrativa del disegno di legge e agli atti del dibattito parlamentare. Da essi emerge con chiarezza che la riforma in materia � tesa a evitare che in Cassazione vengano proposti ricorsi destinati a essere dichiarati inammissibili per mancanza dei requisiti di forma e di contenuto derivante dall'incapacit� del ricorrente personale non tecnico e a evitare, allo stesso modo, che la possibilit� di ricorso personale rappresenti per gli avvocati un mezzo per eludere il requisito dell'abilitazione del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

In tale contesto, quindi, "non � pi� possibile leggere le disposizioni contenute nell'art. 311 (e pure nell'art. 325) cod.proc.pen. come attributive di una legittimazione personale alla presentazione del ricorso per cassazione all'imputato o indagato, senza il ministero di difensore abilitato al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione, come residuo baluardo operativo della preesistente regola generale ormai caducata".


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