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Data: 27/11/2017 08:38:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Anche alle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada si applica la maggiorazione del 10%, per ogni semestre di ritardo nel pagamento, dal momento in cui la sanzione diventa esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La previsione della sovrattassa, infatti, appare compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 27887/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso del Comune. La contribuente aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale dall'agente della riscossione e riguardante i crediti vantati dal Comune per sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada. In sede di merito la cartella di pagamento era stata annullata, ma limitatamente agli importi in essa indicati a titolo di maggiorazioni ex art. 27 della legge n. 689/1981. Secondo tale disposizione, che il giudice a quo ha considerato inapplicabile alle sanzioni amministrative comminate per la trasgressione di norme del Codice della Strada, "... in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore". Maggiorazione del 10% anche per le sanzioni stradaliUna conclusione che l'ente territoriale contesta in Cassazione con successo. Secondo gli Ermellini, infatti, la decisione del giudice d'appello si è fondata su una precedente sentenza (cfr. Cass n. 2007/3701) che aveva affermato come alle sanzione stradali si applicasse l'art. 203 C.d.S che, "in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%". Un precedente superato a detta dei giudici, come dimostra un successivo orientamento interpretativo a cui la Corte dà seguito: la giurisprudenza, in sostanza, ha ritenuto applicabile anche alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e ciò sino a quando il ruolo non viene trasmesso all'esattore. Si tratta, precisa il provvedimento, di una previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e con il chiaro disposto dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre. Anche la Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 308/1999, ha statuito che "la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale". La Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, provvede dunque a ripristinare la sanzione accessoria, condannando la contribuente anche alla rifusione delle spese di causa. |
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