Data: 27/11/2017 16:32:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Il disconoscimento della cartella di pagamento fotocopiata rispetto all'originale va effettuato subito e specificamente. Lo ha ricordato la Cassazione, con l'ordinanza n. 27763/2017 (sotto allegata), rigettando il ricorso di una contribuente avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento.

La vicenda

La contribuente aveva convenuto in giudizio il comune di Roma ed Equitalia, proponendo opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento per l'importo complessivo di Euro 841,56, contestando, fra l'altro, l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il giudice di pace prima e il tribunale poi dichiaravano l'opposizione in parte inammissibile ed in parte infondata, compensando le spese di lite.

La donna adiva perciò la Cassazione sostenendo di "avere contestato l'autenticità delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte da Roma Capitale e che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato a tale disconoscimento il regime di cui all'art. 215 c.p.c., mentre l'onere di disconoscimento della conformità della copia fotostatica andrebbe assolto 'mediante una mera dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, così come avvenuto tempestivamente nella fattispecie'".

Cartella esattoriale: come si disconosce la conformità della copia all'originale

Per gli Ermellini però la donna ha torto. Questa corte ha già affermato che l'art. 2719 c.c., scrivono infatti nell'ordinanza, "esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 del codice di rito".

Conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, "tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde".

I giudici di merito si sono conformati al principio, per cui il ricorso è rigettato.


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