Data: 29/11/2017 22:24:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – A distanza di qualche mese dal noto revirement della Corte di cassazione sul mantenimento all'ex coniuge, con il quale è stato detto addio al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per la valutazione dell'an dell'assegno, le conseguenze dell'innovativo orientamento stanno iniziando a manifestarsi a pieno.

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Ad esempio, proprio adeguandosi a quanto sancito con la sentenza numero 11504/2017, la sesta sezione civile, con ordinanza numero 28326/2017 del 28 novembre (qui sotto allegata), ha accolto il ricorso di un uomo avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'assegno di mantenimento a favore della ex moglie, rinviando al giudice territoriale per l'analisi del possesso di mezzi di sostentamento adeguati da parte della donna e della sua effettiva impossibilità di lavorare.

Divorzio: numerosi assegni a rischio

La recente ordinanza non è altro che la spia della condizione in cui si trovano ora numerosissimi assegni di mantenimento che, pur essendo già stati confermati dalla Corte d'appello sulla base dei vecchi parametri, potranno ora essere assoggettati a revisione.

In caso di contestazione, infatti, si dovrà tornare ad analizzare l'an debeatur del mantenimento verificando se il beneficiario soddisfa effettivamente i requisiti di legge con esclusivo riferimento alla sua indipendenza o autosufficienza economica, che va desunta, principalmente:

  • dal possesso di redditi di qualsiasi specie,
  • dal possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari (tenuto conto degli oneri e del costo della vita),
  • dalla capacità e dalle effettive possibilità di lavoro personale,
  • dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione.


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