|
Data: 29/11/2017 16:57:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'articolo 131-bis del codice penale, introdotto dal decreto legislativo numero 28/2015 e che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ha dato adito sin da subito a dei significativi contrasti giurisprudenziali circa la possibilità di applicare tale norma anche ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace. Sul punto sono quindi intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza numero 53683/2017 (qui sotto allegata), avallando la posizione di quanti sono contrari a tale estensione. Tenuità del fatto: istituto creato per il rito ordinarioI giudici, nel dettaglio, hanno rilevato che nella relazione di accompagnamento al decreto introduttivo dell'articolo 131-bis emerge chiaramente l'intento della norma di introdurre un istituto creato per il rito ordinario che non si confronta né confligge con istituti di mediazione e con la loro funzione conciliativa, ma in cui prevale l'aspetto della depenalizzazione. Nel rito dinanzi al giudice di pace, invece, il procedimento ha un fine conciliativo evidente e attribuisce alla persona offesa un ruolo centrale, conferendole anche potere di veto. Ad esso si applica la norma sulla tenuità di cui all'articolo 34 del decreto legislativo numero 274/2000. Diverso ruolo della persona offesaTra i più significativi elementi di differenziazione tra la disciplina di cui all'articolo 131-bis c.p. e quella di cui all'articolo 34 d.lgs. n. 274/2000, sebbene ve ne siano anche altri, vi è senza dubbio il differente ruolo che le procedure in esame attribuiscono alla persona offesa: nello speciale procedimento dinanzi al giudice di pace, questa ha un centrale potere di veto che si giustifica solo in ragione della finalità conciliativa che caratterizza la giurisdizione penale garantita attraverso il giudice di pace. Niente rapporto di genere a speciePiù in generale, deve escludersi che tra l'articolo 34 e l'articolo 131-bis sussista una rapporto di genere a specie, posta la sostanziale diversità sia dei presupposti che degli effetti dei due istituti. L'articolo 34, oltretutto, va considerato non in sé ma quale "elemento del complesso sistema previsto per la trattazione della materia penale dinanzi al giudice di pace": una simile circostanza impone di porre il novum normativo in rapporto con tale norma ragionando non in termini di compatibilità/incompatibilità tra istituti ma di concreta applicabilità nel sistema speciale. E ai fini dell'esclusione di tale applicabilità al procedimento dinanzi al giudice di pace "deve ritenersi decisivo il rilievo che si è fatto luogo a un procedimento speciale per il quale sono previsti specifici epiloghi decisori, modulati in termini tali da porre il giudice in una ottica operativa volta a realizzare la conciliazione delle parti".
|
|