Data: 30/11/2017 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La legge numero 184/1992 sull'adozione dei minorenni, all'articolo 17, dispone che avverso la sentenza emessa in materia di adottabilità è possibile proporre impugnazione entro trenta giorni dalla notifica dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'appello e che avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello è possibile proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

In merito alla decorrenza del termine dimidiato di trenta giorni per il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, la prima sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza numero 28151/2017 (qui sotto allegata), ha precisato che anche la notifica d'ufficio della sentenza di appello è utile a tal fine, con la conseguenza che il ricorso proposto oltre i trenta giorni da detta notifica è inammissibile.

La pronuncia delle Sezioni Unite

Del resto già nel 2005, con la sentenza numero 6985, le Sezioni Unite hanno decretato che la

notifica d'ufficio della sentenza della sezione minorile della Corte d'appello, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge numero 184/1983, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni per il ricorso in Cassazione senza che tale limitazione temporale possa considerarsi lesiva del diritto di difesa delle parti interessate.

Inapplicabilità dell'art. 133 c.p.c.

La Corte, nella recente pronuncia, ha anche precisato che la previsione della legge 184 circa il termine per l'impugnazione della sentenza in materia di adottabilità costituisce indubitabilmente lex specialis rispetto all'articolo 325 del codice di rito civile.

Di conseguenza, alle controversie per le quali la stessa opera non si applica il disposto dell'articolo 133 c.p.c., in forza del quale la comunicazione con il quale il cancelliere dà notizia del deposito della sentenza alle parti che si sono costituite mediante biglietto contenente il testo integrale della pronuncia "non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.".


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