Data: 30/11/2017 09:44:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Affinché possa parlarsi di mobbing, č necessario che le condotte del datore di lavoro in danno del proprio dipendente siano persecutorie, sistematiche e ripetute in un arco di tempo breve.

Per la sezione lavoro della Corte di cassazione, come si evince dalla sentenza numero 28098/2017 del 24 novembre (qui sotto allegata), non č possibile contestare al datore dei singoli episodi che sono avvenuti a distanza di anni.

La vicenda

Sulla base di tale considerazione, i giudici hanno respinto le doglianze di un lavoratore che chiedeva il risarcimento del danno da mobbing in ragione dell'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro che, a suo dire, sarebbe stato caratterizzato da modalitą contestabili e da un' inusitata frequenza.

In realtą, perņ, si trattava di quattro episodi circoscritti tra giugno e ottobre 2005 e distaccati nel tempo sia dalle due ulteriori contestazioni disciplinari dell'ottobre 2003 che dalla contestazione, non seguita da sanzione, del novembre 2006 e da quella, dichiarata giudizialmente illegittima, del settembre 2007.

Per la Corte ci si trova, quindi, di fronte a episodi "sforniti del carattere della sistematicitą, della durata dell'azione e non collegati tra loro da un medesimo intento persecutorio" e, in quanto tali, inidonei a configurare mobbing.

I parametri del mobbing

Manca, infatti, almeno uno dei quattro parametri richiesti per potersi parlare di mobbing lavorativo, che sono stati individuati dalla giurisprudenza nei seguenti:

  • una serie di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere contro la vittima, con intento vessatorio, in modo miratamente sistematico e prolungato,
  • la lesione della salute, della personalitą o della dignitą del dipendente,
  • il nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio,
  • l'intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi.

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