Data: 15/12/2017 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ultimo comma dell'art. 616 c.p.c, che prevedeva la non impugnabilità della sentenza che chiudeva il giudizio di opposizione (come da legge del 2015), è stato eliminato dalla legge 69/2009. Questa riforma infatti ha ripristinato il regime dell'appellabilità della sentenza con cui si conclude il giudizio di opposizione, che pertanto è soggetta ai mezzi ordinari d'impugnazione. Questa confusione creata dalla successione di normative contrastanti nel giro di pochi anni, ha creato parecchi dubbi interpretativi.

Si tratta quindi di capire se, in base alla data di pubblicazione, la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all'esecuzione può essere appellata o è soggetta a diverso regime.

Regime temporale impugnazione sentenze che decidono opposizione all'esecuzione

La recentissima ordinanza civile n. 27885/2017 della Corte di Cassazione (sotto allegata) per fortuna è intervenuta, chiarendo brevemente la disciplina temporale del regime di impugnazione delle sentenze che hanno deciso sull'opposizione all'esecuzione: "Va richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come anche nei giudizi di opposizione a precetto opera il principio per cui «ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del 1° marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e che siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.)» (Cass. 15/10/2015, n. 20886, e Cass., 17/08/2011, n. 17321). Nel caso di specie l'opposizione, pur qualificata dagli opponenti ex art. 617 cod. proc. civ., non risulta così interpretata dal giudicante di merito, che (pag. 1, primo rigo, del testo motivazionale), la definisce opposizione all'esecuzione, in coerenza con i motivi articolati. Ne consegue che non può operare il regime di cui alle decisioni ex art. 617, cod. proc. civ., neppure in forza del principio dell'apparenza. La sentenza, pubblicata nel 2015, andava quindi appellata, e l'odierno ricorso risulta, pertanto, inammissibile".


Tutte le notizie