Data: 06/12/2005 - Autore: www.ilcaso.it
Poiché la finalità perseguita dall'art. 1263 c.c. è quella di far subentrare il cessionario nell'integrale situazione creditoria ceduta ed essendo la prededuzione una qualità del credito riconosciuta ad esso dalla legge (analogamente a quanto previsto per la prelazione), deve ritenersi che il credito originariamente prededotto, ove venga ceduto, non perda tale natura e vada quindi ammesso al passivo con tale rango.
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