Data: 02/12/2017 19:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il decreto fiscale approvato in via definitiva dalla Camera nei giorni scorsi detta diverse novit� per gli avvocati.

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In particolare, oltre a garantire (a tutti i professionisti) un equo compenso nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori, il provvedimento va a modificare la legge forense quanto all'obbligo della polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attivit� professionale. Viene fatta, dunque, finalmente chiarezza su un aspetto sinora controverso, che aveva spinto persino il Consiglio nazionale Forense ad invitare tutti ad attendere l'esito dell'iter del decreto (leggi: Avvocati: obbligo di assicurazione in standby).

Avvocati: polizza infortuni a met�

Nello specifico, con l'art. 19-novies, il testo modifica le disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria. In particolare, vengono soppresse le parole "a s� e" presenti nel comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Ci� significa che l'avvocato non sar� pi� tenuto a stipulare una polizza a copertura degli infortuni occorsi a s�, mentre l'obbligo continuer� a sussistere, invece, soltanto per gli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attivit� svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dal locali dello studio legale e anche in qualit� di sostituto o di collaboratore occasionale.
Rimane invariato l'obbligo di assicurazione per la responsabilit� civile.

Equo compenso per i professionisti

Con l'approvazione viene confermato, altres�, quanto stabilito dal testo provvisorio circa la disciplina sull'equo compenso spettante ad avvocati e professionisti in generale, sia iscritti ad appositi ordini o collegi che semplici titolari di partita IVA, nei rapporti con le imprese "forti" (comprese quelle bancarie e assicurative).
L'art. 19-quaterdecies definisce, non solo, le caratteristiche del compenso equo e "proporzionato" (alla quantit� e alla qualit� del lavoro svolto) che dovr� essere garantito ai professionisti, bens� anche il contenuto e le caratteristiche delle clausole c.d. vessatorie (per approfondimenti: Equo compenso avvocati: l'accertamento spetta al giudice).
Oltre alla definizione generale sul carattere della vessatoriet� delle clausole contrattuali (ovverosia "quelle che determinano un significativo squilibrio contrattuale" a carico del professionista), il provvedimento fornisce una puntuale elencazione di disposizioni da considerarsi tali, ma, al contempo, corregge il tiro facendo salva la possibilit� che queste siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, perdendo cos� il loro carattere vessatorio.
A tale previsione fanno eccezione le clausole, considerate sempre vessatorie, che riservano al cliente la facolt� di modificare unilateralmente le condizioni di contratto e/o attribuiscano allo stesso la facolt� di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista debba eseguire a titolo gratuito.
Inoltre, in materia, si sottolinea l'importanza del ruolo del giudice, il quale potr� accertare l'iniquit� del compenso e la vessatoriet� di una clausola e potr� provvedere a dichiararne la nullit� stabilendo il compenso spettante al professionista in base ai parametri indicati dalla legge.

Per approfondimenti leggi: Equo compenso � legge




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