Data: 11/12/2017 06:00:00 - Autore: Domande e Risposte

Nella famiglia nata in seguito alle seconde nozze di due soggetti (vedovi e/o divorziati), quali diritti successori può vantare il figlio sull'asse ereditario della seconda moglie del padre?

Il figlio del secondo marito non ha diritti successori sull'asse ereditario della seconda moglie del padre

I figli chiamati all'eredità della seconda moglie defunta, sono solo quelli che costei ha avuto in prime nozze e in seconde nozze con il nuovo marito. Il figlio che il secondo marito ha avuto in prime nozze infatti instaura con la seconda moglie del padre un rapporto di affinità, che non rileva dal punto di vista successorio.

Figlio esclusivo del secondo marito e testamento

Questo non significa che la seconda moglie non possa disporre per testamento un lascito in favore del figlio del secondo marito. In questo caso però le disposizioni testamentarie non devono ledere le quote successorie degli eredi legittimari, che ai sensi dell'art 536 c.c. sono il coniuge superstite, i figli ed i loro discendenti in quanto succedono per rappresentazione e gli ascendenti.

Figlio esclusivo del secondo marito e donazioni

In questo caso, sia che le donazioni in favore del figlio del secondo marito risalgano a prima o dopo il matrimonio, esse saranno sottoposte ad azione di riduzione (art. 553 c.c. e ss.), al fine di riunire fittiziamente la massa ereditaria spettante ai figli di prime nozze e al secondo coniuge.


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