|
Data: 12/12/2017 12:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - L'anatocismo è il calcolo d'interessi su interessi maturati su una somma dovuta. Gli interessi maturati si "capitalizzano", si trasformano cioè in capitale, si sommano all'importo dovuto e producono ulteriori interessi. Anatocismo: limiti ed eccezioniIl codice civile disciplina questo istituto all'art. 1283 stabilendo che: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi." Dalla lettura della norma emergono precisi limiti all'anatocismo al fine di tutelare il debitore dall'usura (art. 644 c.p.). Gli interessi infatti possono produrre altri interessi solo se sono giù decorsi sei mesi da quando l'obbligazione è insorta e sono esigibili solo in seguito a specifica domanda giudiziale o in virtù di un accordo successivo alla loro scadenza. Il giudice pertanto può condannare al pagamento degli interessi maturati su altri interessi solo se quelli principali erano già scaduti alla data di presentazione della domanda giudiziale. L'eccezione che vanifica quanto stabilito dalla norma è rappresentata dagli usi bancari, riconosciuti da diverse sentenze di legittimità, come usi normativi. Questa la ragione che ha legittimato le banche ad applicare a proprio favore la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Cassazione e Consulta sul divieto di anatocismoNel 1999 intanto due sentenze di legittimità (Cass. n. 3096/99; Cass. n. 2374/99) negano il carattere normativo degli usi bancari, riconoscendone la natura puramente negoziale. Nello stesso anno, il legislatore, modificando il Testo Unico Bancario, introduce criteri di calcolo periodico degli interessi sugli interessi e, attraverso una sanatoria, salva le clausole trimestrali che prevedono la capitalizzazione degli interessi bancari. La Corte Costituzionale però, con sentenza del 17 ottobre 2000, n. 425, dichiara l'illegittimità dell'art 25 comma 3, d.lgs. n. 342/99 che ha introdotto la sanatoria delle clausole anatocistiche dei contratti bancari stipulati anteriormente al 22 aprile 2000. A queste novità, segue un dibattito acceso che coinvolge diverse corti di merito, ancora confuse sui limiti di praticabilità dell'anatocismo bancario. Con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, le Sezioni Unite confermano la nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima del d. lgs. n. 342/99, perché non rispondono ad alcuna norma, ma a un mero uso negoziale delle banche. In pieno dibattito la sentenza n. 24418 della Cassazione Civile, sez. Unite, del 2 dicembre 2010, afferma l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari, riconoscendo ai correntisti il diritto di chiedere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente sul conto corrente e derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati." Anatocismo: le norme successive alle Sezioni UniteDopo le Sezioni Unite viene emanato il d.l 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito con legge 26.2.2011 n. 10) che, in totale contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte e attraverso una tecnica sanatoria, reintroduce una norma d'interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c. stabilendo che la prescrizione dei i diritti nascenti dalle annotazioni in conto inizia a decorrere dal giorno stesso dell'annotazione, ma non è tutto. Il decreto, annullando un decennio di pronunce giurisprudenziali, reintroduce il vecchio regime dell'anatocismo bancario stabilendo che:"in ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Questa norma "salva banche"viene però dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 5 aprile 2012 n. 78, perché facendo retroagire la disciplina in essa prevista, non rispetta i principi generali di uguaglianza (art. 3 Cost) e di ragionevolezza. La legge di stabilità n. 147/2013 conferisce al C.I.C.R il compito di stabilire le modalità di produzione degli interessi bancari, con l'obiettivo di eliminare una volta per tutte anatocismo. Il decreto competitività n. 91/2014 mira a reintrodurre nuovamente l'anatocismo bancario, ma fortunatamente questo tentativo viene vanificato dalla legge n. 116/2014. Dopo un acceso dibattito sulla proposta del C.I.C.R del 2015 di reintrodurre l'anatocismo bancario, il legislatore con D.M n. 243 del 3/08/2016 modifica l'art. 120 del Testo Unico Bancario, affidando al al Comitato il compito di disciplinare la produzione degli interessi bancari e tutti gli aspetti ad essi correlati. Il D.M. inoltre vieta la capitalizzazione degli interessi, a eccezione di quelli moratori nel rispetto degli artt. 1284 c.c., 1234 c.c. e 1194 c.c. Questi i punti della delibera C.I.C.R del 3 agosto 2016: - nei rapporti di conto corrente o conto pagamento, gli interessi devono essere conteggiati al 31 dicembre di ogni anno; - mentre per i rapporti stipulati nel corso dell'anno al 31 dicembre dell'anno successivo; - gli interessi debitori sono esigibili il primo giorno di marzo dell'anno successivo a quello di maturazione; - nel momento in cui gli interessi sono esigibili il correntista può chiedere l'addebito sul conto e in questo caso si andranno a sommare al capitale; - se invece il debitore non vuole pagare gli interessi e non accetta l'addebito, la banca può chiedere gli interessi di mora proponendo domanda giudiziale, oppure, secondo altra interpretazione, gli interessi di mora scattano in automatico a causa dell'inadempimento del debitore. L'art. 117 della delibera infine prevede la nullità dei contratti non redatti nella forma scritta o in altra forma prevista dal C.I.C.R. Anatocismo: la recente sentenza della CassazioneMerita infine di essere menzionata la recentissima Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16/10/2017 n° 24293 che, negando valore normativo agli usi bancari e senza considerare la recezione normativa del divieto di capitalizzazione degli interessi bancari da parte della legge 147/2013, afferma la superiorità della normativa civilistica in materia di anatocismo bancario:"una volta disconosciuta la natura di fonte di diritto agli "usi bancari" in materia di anatocismo, la disciplina applicabile che residua non può che essere quella legale, sicché in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale (ricorso monitorio). Deve, infatti, essere confermato il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Corte Cass. S.U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013; Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016)." Per approfondimenti leggi le guide: - Anatocismo bancario: guida pratica per difendersi |
|