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Data: 14/12/2017 11:21:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La circolare n. 95/2016 INPS, l'allegato 1 (decreto 16/01/2016) e l'allegato 2 (Linee guida in attuazione del dm lavoro 11 gennaio 2016), colmano importanti lacune normative sull'esenzione dalla visita fiscale dei dipendenti privati. Visite fiscali: chi è esenteL'art. 25 del dlgs n. 151 del 14/09/2015 "Esenzioni dalla reperibilità", aveva novellato l'art. 5, co. 13, del decreto legge n. 463 del 12/09/1983, inserendo una disciplina tesa a definire i casi di esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, senza scendere troppo nel dettaglio. Questa genericità aveva creato dubbi interpretativi e difficoltà di applicazione concreta della normativa. Visite fiscali: le precisazioni del ministeroIl Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, in data 11/01/2016 emana un decreto che però non risolve il vuoto preesistente, continuando a individuare troppo "genericamente" le cause che danno diritto alle esenzioni dalla visita fiscale. L'art. 1 del decreto 11/01/2016 prevede infatti che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità (10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00) da parte del medico ai fini della visita fiscale "i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze":
Esonero per invalidità pari o superiori al 67%: calcolo della percentualeProprio in riferimento alle invalidità pari a superiori al 67% nelle linee guida (allegato 2 alla circolare n. 95/2016) l'INPS precisa che:"il sistema tabellare dell'invalidità civile è quello che pone più problemi sia perché le voci ivi ricomprese non sono esaustive – quindi, il ricorso all'analogico è frequentissimo – sia perché a sostegno della percentuale assegnata si trova più spesso un "complesso menomativo" per plurime infermità concorrenti e/o coesistenti piuttosto che una singola menomazione. (…) Sicché, anche una valutazione apparentemente importante come quella pari o superiore al 67% potrebbe in teoria essere lecitamente raggiunta in valutazione complessiva anche da un coacervo cumulato di piccole invalidità a partire dall'11% ." In sostanza il medico è legittimato a disporre l'esonero dalla visita fiscale anche se lo stato morboso del 67% è determinato dalla somma di invalidità minori a partire dall'11%. Le patologie che legittimano l'esonero dalla visita fiscaleL'INPS nella circolare n. 95/2016 però è andata ancora oltre. Per orientare nel modo più corretto i medici che redigono i certificati di malattia, ha infatti elaborato (previa approvazione dei Ministero della salute e del del lavoro e delle politiche sociali) e allegato alla circolare n. 95/2016 delle linee guida che forniscono finalmente, una lista di riferimento delle patologie che danno diritto all'esonero dalla visita fiscale:
Vedi anche la guida legale Le categorie protette
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