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Data: 14/12/2017 11:21:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La circolare n. 95/2016 INPS, l'allegato 1 (decreto 16/01/2016) e l'allegato 2 (Linee guida in attuazione del dm lavoro 11 gennaio 2016), colmano importanti lacune normative sull'esenzione dalla visita fiscale dei dipendenti privati. Visite fiscali: chi � esenteL'art. 25 del dlgs n. 151 del 14/09/2015 "Esenzioni dalla reperibilit�", aveva novellato l'art. 5, co. 13, del decreto legge n. 463 del 12/09/1983, inserendo una disciplina tesa a definire i casi di esenzione dalla reperibilit� per i lavoratori dipendenti del settore privato, senza scendere troppo nel dettaglio. Questa genericit� aveva creato dubbi interpretativi e difficolt� di applicazione concreta della normativa. Visite fiscali: le precisazioni del ministeroIl Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, in data 11/01/2016 emana un decreto che per� non risolve il vuoto preesistente, continuando a individuare troppo "genericamente" le cause che danno diritto alle esenzioni dalla visita fiscale. L'art. 1 del decreto 11/01/2016 prevede infatti che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilit� (10.00 � 12.00; 17.00 � 19.00) da parte del medico ai fini della visita fiscale "i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze":
Esonero per invalidit� pari o superiori al 67%: calcolo della percentualeProprio in riferimento alle invalidit� pari a superiori al 67% nelle linee guida (allegato 2 alla circolare n. 95/2016) l'INPS precisa che:"il sistema tabellare dell'invalidit� civile � quello che pone pi� problemi sia perch� le voci ivi ricomprese non sono esaustive � quindi, il ricorso all'analogico � frequentissimo � sia perch� a sostegno della percentuale assegnata si trova pi� spesso un "complesso menomativo" per plurime infermit� concorrenti e/o coesistenti piuttosto che una singola menomazione. (�) Sicch�, anche una valutazione apparentemente importante come quella pari o superiore al 67% potrebbe in teoria essere lecitamente raggiunta in valutazione complessiva anche da un coacervo cumulato di piccole invalidit� a partire dall'11% ." In sostanza il medico � legittimato a disporre l'esonero dalla visita fiscale anche se lo stato morboso del 67% � determinato dalla somma di invalidit� minori a partire dall'11%. Le patologie che legittimano l'esonero dalla visita fiscaleL'INPS nella circolare n. 95/2016 per� � andata ancora oltre. Per orientare nel modo pi� corretto i medici che redigono i certificati di malattia, ha infatti elaborato (previa approvazione dei Ministero della salute e del del lavoro e delle politiche sociali) e allegato alla circolare n. 95/2016 delle linee guida che forniscono finalmente, una lista di riferimento delle patologie che danno diritto all'esonero dalla visita fiscale:
Vedi anche la guida legale Le categorie protette
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