Data: 17/11/2005 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18476/2005) ha stabilito che le spese condominiali della casa coniugale, gravano sul coniuge assegnatario dell'immobile. Sul punto la Corte ha evidenziato come "il diritto riconosciuto al coniuge non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, attraverso il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa medesima in sede di separazione (o di divorzio), riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere), ha riconosciuto la possibilità che, in tema di separazione personale dei coniugi (o di divorzio), il giudice del merito disponga, a carico del coniuge obbligato al versamento dell'assegno per l'altro coniuge, o del contributo per il mantenimento della prole, altresì il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori relativi alla casa familiare, restando così confermato il criterio, di segno opposto, secondo cui è l'accollo di tali spese a quello tra i coniugi il quale 'non' risulti assegnatario dell'abitazione a postulare semmai l'intervento di un provvedimento espresso e che, al contrario, quindi, la mancanza di un simile provvedimento (come nella specie) implica l'accollo delle spese medesime al coniuge assegnatario". I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre precisato che "l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o (in parte qua) del comproprietario dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese vanno legittimamente poste a carico del coniuge assegnatario". Infine, la Corte ha sottolineato come solo l'imposta comunale sugli immobili (ICI) "spetti al proprietario dell'immobile, ovvero al titolare di altro diritto reale".
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