Data: 16/12/2017 09:31:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - La norma che prevede la sospensione cautelare della patente in caso di accertamento dello stato di ebrezza con un grado alcolico superiore a 1,5 grammi per litro in attesa che il conducente si sottoponga a visita medica (art. 186, comma 9, codice della strada) � una norma speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 223 del codice della strada, che prevede, invece, il ritiro immediato della patente nelle ipotesi di reato per le quali � prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o del ritiro del documento di guida.

Di conseguenza, come recentemente ribadito dal Giudice di Pace di Frosinone nella recente sentenza numero 1409/2017 (qui sotto allegata) citando il precedente della Cassazione (numero 21447/2010), la prima norma deve considerarsi prevalente rispetto a quella di carattere generale.

La vicenda

Nel caso di specie � stato pertanto accolto, dinanzi alla contumacia della Prefettura, il ricorso di un automobilista (patrocinato dall'Avv. Roberto Iacovacci) che aveva contestato l'ordinanza ingiunzione conseguente al verbale emesso nei suoi confronti per violazione dell'articolo 186, comma 2, lettera a) del Codice della strada.

Per il ricorrente, tale verbale doveva considerarsi nullo per il fatto che egli non aveva commesso alcuna infrazione, per l'assenza di avviso da parte dell'autorit� di farsi assistere da un legale durante la rilevazione del tasso alcolemico, per l'inaffidabilit� del relativo accertamento, per la non riferibilit� dell'ordinanza ingiunzione al Prefetto e per la circostanza che il leggero tasso alcolemico riscontrato sulla sua persona fosse in realt� riconducibile, oltre che alle modalit� concrete di rilevazione, anche all'assunzione di un certo farmaco.

In assenza di difesa della Prefettura (circostanza che non ha permesso di verificare se effettivamente il ricorrente fosse stato avvisato della possibilit� di farsi assistere da un avvocato) e posto il principio di carattere generale sopra visto, le doglianze dell'automobilista sono state quindi accolte: la norma applicabile al suo caso, e al quale va ricondotta la sospensione della sua patente. � quella di cui all'articolo 186 del codice della strada.

L'ordinanza ingiuntiva va quindi annullata.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione


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