Data: 10/01/2018 17:40:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con la rivoluzionaria ed oramai nota sentenza n. 11504 della Cassazione del 10 maggio 2017 gli Ermellini hanno stabilito che nella valutazione dell'an dell'assegno di divorzio non si deve pi� tenere conto del parametro del "tenore di vita". A seguito di tale pronuncia, moltissimi ex coniugi obbligati al versamento stanno chiedendo la revisione del diritto all'assegno. Sebbene la sentenza sia un mero precedente, al quale nessun giudice � formalmente vincolato, � chiaro che la stessa sta orientando la maggior parte delle decisioni sul punto.

Vediamo, quindi, quando si ha diritto all'assegno alla luce della sentenza 11504.

Assegno di divorzio: i parametri dell'art. 5 della legge sul divorzio

Preliminarmente, va ricordato che, dal punto di vista normativo, l'assegno di divorzio � previsto dall'art. 5 della legge sul divorzio n. 898/1970. Il diritto � riconosciuto se il Tribunale accerta che uno dei due coniugi si trova in una condizione di debolezza economica. Il giudice per determinarne la misura deve tenere conto:

  • delle condizioni dei coniugi,
  • delle ragioni della decisione,
  • del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
  • del reddito di entrambi,
  • il tutto rapportato anche alla durata del matrimonio.

Il giudice, concretamente, giunge alla determinazione dell'an e del quantum dell'assegno attraverso due fasi distinte:

- nella prima verifica in astratto se sussiste, in favore del coniuge pi� "debole", il diritto all'assegno;

- nella seconda stabilisce l'entit� dell'assegno in modo concreto, tenendo conto di tutti i criteri elencati dall'art. 5, che possono incidere anche negativamente sulla somma astratta fino ad azzerarla, se il "tenore di vita goduto durante il matrimonio" non � compatibile con tutti gli altri parametri.

Quanto sancito dalla sentenza numero 11504/2017 incide solo sulla prima di tali due fasi, nella quale, secondo quanto in essa stabilito, non deve pi� farsi riferimento al tenore di vita.

Assegno di divorzio: cosa cambia dopo la sentenza

Se quindi lo scopo dell'assegno divorzile, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai da considerarsi superato, � quello di garantire all'ex coniuge lo stesso "tenore di vita" goduto durante il matrimonio, per la sentenza n. 11504/2017 esso deve assicurare la sola autosufficienza economica. Pertanto se l'ex coniuge pu� mantenersi con le proprie forze non gli spetter� alcun assegno; in caso contrario il contributo deve fornirgli il necessario per "raggiungere" l'autonomia economica. Il criterio di misurazione dell'assegno appare quindi svincolato anche dal reddito dell'obbligato. A fronte di uno stipendio elevato di chi deve corrisponderlo, infatti, non � detto che l'assegno di divorzio lo sia altrettanto.

Assegno di divorzio: come si desume l'autosufficienza

Per accertare la sussistenza o meno dell'indipendenza economica di chi richiede l'assegno, l'adeguatezza o meno dei suoi mezzi e la possibilit� o meno di procurarseli, occorre quindi ora fare riferimento a nuovi e diversi indici. In particolare, l'autonomia economica del beneficiario pu� essere dimostrata nel momento in cui egli:

  • � titolare di reddito da lavoro dipendente o autonomo;
  • riceve aiuti economici dai familiari;
  • risulta intestatario di propriet� immobiliari o mobiliari;
  • percepisce canoni di locazione o d'affitto;
  • � giovane e abile al lavoro e ha la capacit� e l'opportunit� effettiva di trovare un impiego;
  • gode stabilmente di un'abitazione.

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