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Data: 21/12/2017 17:15:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - A partire dal 1° gennaio 2018 scatta l'obbligo per le aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti di assumere un lavoratore disabile presente nelle liste del collocamento obbligatorie, prima che sia stato assunto un sedicesimo dipendente. Pena sanzioni anche alquanto elevate. I nuovi limiti relativi al numero di dipendenti in collocamento obbligatorio sono stati previsti dal decreto correttivo del Jobs Act (d.lgs. 151/2015) e sarebbero dovuti essere operativi già dallo scorso anno (per approfondimenti: Disabili: dal 1° gennaio nuovi obblighi per le assunzioni). Con lo slittamento previsto dal decreto Milleproroghe, invece, l'entrata in vigore della norma è stata posticipata di un anno e, dunque, dal 1° gennaio 2018 le aziende con almeno 15 dipendenti avranno fino al 1° marzo 2018 per provvedere all'assunzione del lavoratore disabile appartenente alle categorie protette. Per coloro i quali, invece, supereranno solo successivamente i 15 dipendenti in organico, o le altre soglie previste, l'adeguamento con l'assunzione del lavoratore disabile dovrà avvenire entro 60 giorni. Tuttavia, si rammenta che l'assunzione di lavoratori disabili, anche per le aziende che non sono obbligate a farlo, comporta incentivi riconosciuti dall'INPS (per approfondimenti: Assunzione disabili: bonus sino al 70%) Quote di riservaA seguito degli interventi riformatori, dunque, l'obbligo di assunzione di un disabile incluso nelle liste di collocamento obbligatorio scatterà automaticamente al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti. Solo le aziende con meno di 14 dipendenti saranno esonerate dall'obbligo di assunzione, mentre invece le aziende aventi da 15 a 35 dipendenti dovranno assumere almeno un lavoratore disabile, quelle da 36 a 50, almeno 2 lavoratori disabili e le aziende con oltre 50 dipendenti dovranno occupare almeno il 7% di lavoratori disabili nell'organico. Invece, ai lavoratori tutelati non appartenenti alla categoria dei disabili vien riservata una quota pari all'1% nelle aziende che occupano oltre 50 dipendenti. Collocamento obbligatorio del lavoratore disabileAi fini dell'adempimento dell'obbligo di collocamento obbligatorio, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono assumere i lavoratori disabili, ai sensi della legge n. 68/99 (e successive modificazioni): - mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti, con possibilità di preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; - in via subordinata, a fronte all'inerzia del datore di lavoro tenuto all'assunzione, tramite avviamento numerico secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili (gli uffici potranno anche procedere previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro); - mediante la stipula di convenzioni tra l'azienda e gli uffici competenti, avente ad oggetto uno specifico programma. Chi appartiene alle categorie protette?In base alla legge n. 69/1999, nelle categorie protette rientrano: - individui affetti da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; - invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%; - sordo-muti e ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 da entrambi agli occhi; - invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio; - vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, orfani, profughi e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Potranno chiedere l'iscrizione negli elenchi del Collocamento Obbligatorio i soggetti disabili appartenenti alle categorie protette di cui sopra, di età compresa tra i 15 ai 65 anni (60 anni per le donne), domiciliati nel territorio di competenza del Centro per l'Impiego, che si trovino in stato di disoccupazione o che, pur occupati, conservino lo stato di disoccupazione. Lavoratori computabiliQuanto ai criteri di computo della quota di riserva agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili: - i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; - lavoratori stagionali; - soci di cooperative di produzione e lavoro; - dirigenti; - lavoratori assunti con contratto di inserimento o somministrazione presso l'utilizzatore; - lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero; - soggetti impegnati in lavori socialmente utili; - lavoratori a domicilio; - apprendisti e apprendistato con contratto formazione-lavoro e di reinserimento; - lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro (es. sostituzioni per maternità); - lavoratori in telelavoro; - lavoratori a intermittenza; - lavoratori aderenti al programma di emersione. I lavoratori part time, invece, andranno computati per la quota di orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno. Invece, possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o con un grado di invalidità superiore al 33% (45% se disabili psichici) non determinate da violazioni da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza del lavoro accertata in sede giurisdizionale (art. 4 - comma 4 Legge n. 68/1999 e art. 3 - commi 2 e 4 D.P.R. n. 333/2000). Gli obblighi di assunzione sono sospesi per quanto riguarda le imprese in difficoltà che hanno fatto richiesto di CIGS per ristrutturazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà. Obbligo assunzione disabili: le sanzioniIl d.lgs. n. 185/2016 (correttivo al c.d. Jobs Act, entrato in vigore l'8 ottobre 2016) inoltre, ha innalzato le sanzioni in caso di inadempienza dell'obbligo. Il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi di assunzione del lavoratore disabile, rischia una sanzione amministrativa pari a euro 153,20 (invece dei precedenti 62,77 euro) per ogni giorno lavorativo (escluse domeniche e festività infrasettimanali) in cui l'obbligo non viene assolto e per ogni lavoratore disabile non assunto. Tale sanzione può ridursi a 38,30 euro al giorno se il datore di lavoro assume poi il lavoratore disabile, ottemperando alla diffida o presenta la relativa richiesta agli uffici competenti. |
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