Data: 21/12/2017 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli

Cosa sono la proposta e l'accettazione

La proposta e l'accettazione sono delle dichiarazioni di volontà unilaterali recettizie che portano alla formazione del contratto, contribuendo alla realizzazione dell'accordo con il quale le parti costituiscono, modificano o estinguono dei rapporti giuridici patrimoniali.

Secondo alcuni interpreti si tratta di atti negoziali, secondo altri di atti prenegoziali.

Proposta e accettazione nella conclusione del contratto

Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1326 del codice civile, il contratto deve ritenersi concluso quando la parte che ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra.

Va tuttavia precisato che la proposta e l'accettazione sono sufficienti alla conclusione del contratto solo in caso di contratto consensuale. Per il contratto reale, invece, è necessaria anche la dazione del bene.

In ogni caso la proposta e l'accettazione si intendono conosciute quando giungono all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato nell'impossibilità di averne notizia senza sua colpa.

Termine per l'accettazione

Il destinatario della proposta non ha un tempo illimitato per l'accettazione ma deve provvedervi in maniera tale che il suo atto giunga al proponente nel termine che questi ha stabilito o nel termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente può comunque ritenere efficace l'accettazione tardiva, ma, se lo fa, ne deve dare immediato avviso all'altra parte. Sulle conseguenze del mancato avviso la dottrina è tuttavia divisa: secondo alcuni si tratterebbe di mancato rispetto di un onere, che impedisce, quindi, la formazione del contratto; secondo altri si tratterebbe di mancato rispetto di un obbligo, che, invece, lascia salvi gli effetti del contratto e dà solo titolo al risarcimento del danno.

Accettazione non conforme alla proposta

L'accettazione deve essere conforme alla proposta: se differisce, equivale a una nuova proposta.

Inoltre, se il proponente ha richiesto una forma determinata per l'accettazione, quest'ultima non ha effetto se è data in una forma diversa.

Revoca della proposta e dell'accettazione

Sia la proposta che l'accettazione possono essere revocate, sebbene entro specifici limiti.

In particolare, la proposta può essere revocata sino a che il contratto non è concluso, con la precisazione che, tuttavia, il proponente è tenuto a indennizzare l'accettante delle eventuali spese e perdite subite se questi ha intrapreso in buona fede l'esecuzione del contratto prima di avere notizia della revoca.

L'accettazione, invece, può essere revocata se la revoca giunge a conoscenza del proponente prima dell'accettazione stessa.

Proposta irrevocabile

In alcuni casi, però, la possibilità di revocare la proposta viene meno.

Si tratta, nel dettaglio, delle ipotesi in cui il proponente si è obbligato a mantenere ferma la sua proposta per un certo tempo. In tal caso, neanche la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente sono in grado di rendere la proposta inefficace (a meno che l'efficacia non sia esclusa dalla natura dell'affare o da altre circostanze).

Morte o incapacità del proponente o dell'accettante

La morte o la sopravvenuta incapacità del proponente (così come la morte o la sopravvenuta incapacità dell'accettante) non rendono inefficace la proposta (o l'accettazione) neanche nel caso in cui ad averla fatta sia un imprenditore nell'esercizio della sua impresa.

Fanno eccezione il caso in cui si tratti di piccoli imprenditori e il caso in cui risulti diversamente dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

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