Data: 22/12/2017 17:49:00 - Autore: Riccardo Carlone

Avv. Riccardo Carlone - La sentenza annotata (Cass. sezione lavoro n. 12678/2016) risulta essere interessante non solo per il principio di diritto che con essa viene pronunciato, ma per i presupposti che ripercorre nella sua parte motiva.

In particolare la S.C. infatti rammenta che il D.Lgs. n. 165 del 2001 ha modificato radicalmente il sistema della dirigenza pubblica passandosi dalla disciplina della dirigenza assunta come status ad una regolamentazione fondata su una concezione della dirigenza pubblica di tipo funzionale, nel senso che nel nuovo sistema si è dirigenti solo se ed in quanto si svolgono le relative funzioni.

Il sistema della dirigenza pubblica secondo la Cassazione

Ed è questo il passaggio che sempre la S.C. ha utilizzato per motivare il richiamo alla precedente giurisprudenza in tema di atti di conferimento di incarichi dirigenziali secondo la quale va riconosciuta ad essi la specifica natura di determinazioni negoziali, assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro con obbligo, sempre a mente del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 19 dell'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. (Cass. SSUU, nn. 21671/2013; 10370/1998; Cass., nn. 7495/2015, 13867/2014; 21700/2013; 18836/2013; 21088/2010; 18857/2010; 20979/2009; 5025/2009; 28274/2008; 9814/2008; 4275/2007; 14624/2007; 23760/2004, 20979/2009).

Dalla riconosciuta natura di atti negoziali agli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali si assume, quindi, l'importante posizione di ritenere applicabili le norme del codice civile che disciplinano l'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, affermandosi che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di "interessi legittimi", ma di diritto privato e, come tali, pur sempre rientranti nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cod. civ. (Cass. 21700/2013, 14624/2007, 23760/2004).

Proseguendo tali presupposti la S.C. sembra però, nel percorso motivo utilizzato nel testo della sentenza, accusare una battuta di arresto argomentando un diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale la posizione soggettiva del dirigente in relazione alla attività negoziale di diritto privato della P.A. nella assegnazione degli incarichi dirigenziali non configurerebbe certo un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale per poi, però, invece ribadire che nella nuova disciplina della dirigenza pubblica l'Amministrazione non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in prima battuta ovvero una volta che siano venuti a scadenza) e lasciare, immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale.

Mancata attribuzione incarico dirigente, comportamento illegittimo

Su tale presupposto, avvalorato da un pregevole richiamo all'art. 4 Cost. ed alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (art. 41 - Diritto ad una buona amministrazione), con la sentenza in esame la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha in conclusione coniato il principio secondo il quale la mancata attribuzione di un incarico di livello dirigenziale costituisce di per sè un comportamento illegittimo o contra ius e, in quanto tale, fonte di obbligo risarcitorio per l'Amministrazione ciò in quanto la modifica sostanziale del sistema della dirigenza pubblica, pur escludendo la configurabilità del diritto del dirigente ad uno specifico incarico, ovvero all'attribuzione del medesimo incarico, una volta cessato questo per scadenza del termine, non intacca il nucleo essenziale di qualunque rapporto di lavoro nel quale il dipendente ha non solo l'obbligo ma anche il diritto di eseguire la prestazione lavorativa, attraverso, nella specie, l'espletamento degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19.

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