Data: 22/12/2017 17:32:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - I permessi retribuiti che la legge 104/1992 riconosce ai lavoratori disabili e ai familiari che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravit� (leggi anche: La legge 104: i permessi retribuiti. Vademecum e testo della legge) possono essere fruiti anche in modo frazionato.
In sostanza, i tre giorni di permesso mensile potranno essere frazionati su base oraria, tuttavia si tratta di una facolt� che non � stabilita direttamente dalla legge 104/92, quindi non � applicabile a tutti i lavoratori indistintamente e la sua disciplina deve sottostare a regole peculiari. Da un lato, l'INPS � intervenuta con apposite circolari a regolamentare la frazionabilit� in ore dei giorni di permesso retribuito, dall'altro il pubblico impiego ha rimandato alle eventuali previsioni dei contratti collettivi di categoria, sia per la previsione che per la regolamentazione del regime sulla frazionabilit�.

Permessi legge 104: frazionabilit� per i lavoratori privati

In ambito privatistico, l'INPS si � trovata a dirimere contrasti interpretativi in materia: con il messaggio n. 15995/2007, l'Istituto ha pacificamente ammesso la possibilit� di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tuttavia, ha sottolineato, tale frazionamento non avrebbe potuto comunque portare al superamento delle 18 ore mensili. Con il successivo messaggio n. 16866/2007, l'INPS ha chiarito che "il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere", soggiungendo che il limite di 18 ore, nel caso di frazionamento, vada riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.

Permessi legge 104 a ore: come sono calcolati

Per tutti gli altri casi, ove si scelga la frazionabilit�, il limite massimo mensile di ore usufruibili dovr� essere calcolato utilizzando un preciso algoritmo applicabile, dunque, alla generalit� dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale:

- Orario normale di lavoro settimanale/numero di giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili

Pertanto, a titolo esemplificativo, un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di quaranta ore settimanali articolate su cinque giorni, potr� beneficiare di ventiquattro ore di permesso mensile, poich� (40 / 5) x 3 = 24; invece, un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di trenta ore settimanali articolate su cinque giorni, potr� godere di diciotto ore di permesso mensile, poich� (30 / 5) x 3=18 e cos� via.

- Orario normale di lavoro settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili

� l'algoritmo da applicare per i lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai CCNL su base plurisettimanale.

Permessi legge 104: frazionabilit� per il pubblico impiego

Per i dipendenti del comparto pubblico, invece, la possibilit� di fruire dei tre giorni di permesso in modo frazionato �, come anticipato, stata subordinata a un'espressa previsione nei CCNL di comparto: il tetto � stato fissato in 18 ore, precisandosi che in caso di fruizione parziale dei giorni di permesso o delle ore previste in alternativa, non concedesse diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
Sul punto, nel corso degli anni si sono, tuttavia, avvicendate sia circolari INPDAD che minsiteriali.
In materia si � da ultima pronunciata la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, che rinviando a una sua precedente (n. 8/2008) ha ribadito che il limite delle 18 ore mensili debba applicarsi solo se i permessi vengono utilizzati in modo frazionato e tale possibilit� sia prevista dal contratto collettivo di lavoro.
In tal caso, sottolinea la circolare, il dipendente avr� facolt� di scegliere la fruizione di una o pi� giornate intere di permesso, oppure il frazionamento a seconda delle esigenze. Tuttavia, poich� i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge, senza indicazione di un monte orario massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL varr� solo per la fruizione frazionata.
La circolare sottolinea, inoltre, che la frazionabilit� dei giorni di permesso non incide sulla facolt�, per il dipendente affetto da grave disabilit�, di fruire alternativamente delle due ore di permesso giornaliere per ciascun giorno di lavoro effettuato, previste direttamente dalla legge.

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