Data: 21/12/2017 16:14:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il Bonus bebè per l'anno 2018 potrebbe subire variazioni a seguito dell'imminente approvazione della legge di bilancio: la manovra, infatti, potrebbe stabilirne sì la proroga, ma con modifiche, ad esempio l'agevolazione verrebbe corrisposta fino al compimento del primo anno di età del bambino (non più tre anni).

Bonus bebè: cos'è?

L'attuale assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") rappresenta un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e aventi ISEE non superiore a 25.000 euro (per approfondimenti: Bonus bebè 2017: la guida).

Il beneficio è annuale e viene attualmente corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.

Bonus bebè: quanto spetta?

L'importo dell'assegno è correlato all'ISEE del nucleo familiare: spettano 960 euro l'anno (80 euro al mese per 12 mesi) per ogni figlio se l'ISEE della famiglia è superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; spettano, invece, 1.920 euro l'anno (160 euro al mese per 12 mesi) se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui.

Il pagamento mensile dell'assegno viene effettuato direttamente dall'INPS al richiedente a mezzo bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente.

Bonus bebè: come fare domanda?

La domanda può essere presentata dal genitore in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, di uno stato dell'Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17, d.lgs. n. 30/2007);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
- dichiarazione ISEE del nucleo familiare (in corso di validità) del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare altrimenti, se presentata in ritardo, si ha diritto a ricevere il beneficio fino al limite di età del bambino, ma si perderanno gli arretrati.
La domanda, accompagnata dall'autocertificazione (DSU) dei requisiti che danno titolo all'assegno, si presenta di norma online all'INPS, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito al termine dell'istruttoria. In alternativa, si potrà fare domanda tramite Contact center (numero 803.164 gratuito da rete fissa o 06.164164 da rete mobile) o entri di patronato e intermediari dell'Istituto.
In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
Se la domanda è presentata tramite un legale rappresentante, in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto andrà intestato al genitore.

Inoltre, se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un'altra famiglia (art. 2, legge n. 184/1983) l'assegno verrà corrisposto all'affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell'affidamento.

Bonus bebè: cosa cambia per il 2018

La misura, che si prevede sarà prorogata anche per il prossimo anno, spetterà dunque anche ai nati nel 2018 e consisterà, allo stesso modo dell'attuale disciplina, in un incentivo pari a 80 o a 160 euro mensili, in base alla consistenza dell'ISEE familiare.

Tuttavia, la manovra potrebbe di fatto incidere sulla durata del beneficio, che spetterà non più fino a 3 anni, ma sarà erogato sino al compimento del 1° anno di età del bambino.

Inoltre, a differenza di quanto inizialmente stabilito, la misura non avrà più carattere permanente e, pertanto, non dovrebbe essere prevista per gli anni a venire.



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