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Data: 23/12/2017 09:58:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – L'esercizio del potere di Cassa forense di revisione degli iscritti per la verifica della continuità dell'esercizio della professione è limitato temporalmente solo se l'interessato adempie al proprio obbligo di comunicare annualmente alla Cassa l'ammontare del proprio reddito professionale. Lo ha detto la Corte di cassazione nella sentenza numero 30714/2017 (qui sotto allegata). Per i giudici, se si limitasse l'esercizio del potere di revisione al quinquennio precedente a una qualsiasi data successiva al ritardato invio della comunicazione, si opererebbe infatti un'interpretazione in alcun modo desumibile dalle norme di cui agli articoli 17 e 22 della legge numero 576/1980. Ma non solo: così facendo si "introdurrebbe nel sistema elementi del tutto variabili dettati dall'arbitrio dei soggetti interessati iscritti alla cassa" che in tutto divergono dalla ratio alla base della previsione di un termine paritario per tutti coloro che sono iscritti a Cassa forense e che, oltretutto, sono incompatibili con la possibilità di procedere in maniera programmata e razionale alla verifica e al controllo che servono alla Cassa per eventuali revisioni. La vicendaLa pronuncia, in particolare, riguarda il caso di un legale che si era rivolto ai giudici per veder affermato il proprio diritto alla pensione di vecchiaia a seguito dell'inclusione di alcuni anni che invece Cassa forense, in assenza del requisito della continuità nell'esercizio della professione, aveva escluso dal calcolo a tal fine necessario. Dopo che il Tribunale aveva accolto le sue ragioni, la Corte d'appello si era invece schierata su una posizione opposta negando all'avvocato il riconoscimento delle predette annualità. Per la Cassazione è proprio tale ultima posizione quella da condividere: l'uomo, per il periodo contestato (1985 – 1996), aveva provveduto a un'unica comunicazione avvenuta il 12 settembre 1997. Mancando il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di comunicazione alla Cassa del reddito professionale, quindi, nel caso di specie difettava "il presupposto fattuale e logico della limitazione temporale del correlato potere di revisione" e il ricorso dell'avvocato non ha potuto che essere respinto. |
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