Data: 25/12/2017 11:14:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Superato il requisito della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (a seguito della sentenza della Cassazione n. 11504/2017), deve riconoscersi l'assegno di divorzio al coniuge non indipendente o autosufficiente economicamente: tale status si ritiene dimostrato, ad esempio, nel caso in cui l'ex moglie abbia subito uno sfratto per morosità, andando poi a convivere con un'anziana per prestarle assistenza in cambio dell'alloggio.

La vicenda

È questo il caso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 30738/2017 (qui sotto allegata), respingendo il ricorso dell'ex marito, in capo al quale la Corte d'Appello aveva posto la corresponsione di un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.

Nonostante il giudice a quo avesse ridotto l'importo dell'esborso (da 1500 a 1000 euro), il marito contesta innanzi ai giudici di legittimità proprio la configurabilità dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, ritenendoli insussistenti nella fattispecie.

In sostanza, secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni reddituali sia proprie sia della ex moglie, la quale, secondo la difesa, avrebbe percepito redditi da un'attività lavorativa svolta in nero.

Cassazione: assegno alla ex sfrattata

In realtà, sottolinea la Cassazione respingendo il gravame, la Corte d'appello, nel confermare l'attribuzione dell'assegno divorzile, seppure in una misura ridotta rispetto a quella determinata dal primo giudice, ha accertato l'inadeguatezza dei redditi della donna, tali da non permetterle di far fronte alle normali esigenze di vita.

In particolare, i giudici di merito hanno precisato che la situazione della signora si era aggravata a seguito di uno sfratto per morosità e che non era contestato che ella vivesse nell'abitazione di una persona anziana che assisteva in cambio di ospitalità.

Quest'ultimo rappresenta un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, che indubbiamente integra la condizione di mancanza di indipendenza e autosufficienza economica che è presupposto legale dell'attribuzione dell'assegno divorzile.

Ciò soprattutto alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale (per approfondimenti: Assegno divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita) risultando irrilevante l'ulteriore riferimento relativo al requisito, ormai superato, della conservazione del tenore di vita matrimoniale.

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