Data: 27/12/2017 18:53:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Con la sentenza numero 11633/2017 qui sotto allegata, il Giudice di Pace di Milano ha ribadito un importante principio in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, gi� affermato dalla Corte di cassazione nella pronuncia numero 8244/2007: la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in una zona a traffico limitato non deve essere necessariamente immediata, purch� per� la stessa sia documentata con immagini recuperate dagli appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso.

Gli elementi delle immagini

Sul punto il Giudice di Pace � andato oltre, chiarendo anche quali elementi devono riportare le predette immagini.

In particolare, il principio della necessaria documentazione della violazione tramite foto non � altro che la precisazione di quanto stabilito dall'articolo 3 del d.p.r. n. 250/1999 il quale, al primo comma, prevede anche che gli impianti utilizzati per l'accertamento devono rilevare i dati riguardanti "il tempo, il luogo e l'identificazione dei veicoli".

Ad avviso del giudice, quindi, le foto utilizzate per la contestazione differita della violazione del divieto di circolare in una ZTL devono necessariamente contenere tutti e tre tali elementi, ovverosia tempo, luogo e veicolo.

La vicenda

Nel caso di specie, le immagini prodotte dalla ricorrente (sostenuta dagli Expert del Comitato Strademulte.it) non permettevano di identificare n� il luogo n� il veicolo e, pertanto, le contestazioni rivolte alla donna non rispettavano il dato normativo. Il suo ricorso, pertanto, � stato accolto.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione


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