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Data: 28/12/2017 09:56:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Affinché il verbale di accertamento di un eccesso di velocità possa dirsi valido, è necessario che la postazione di autovelox sia preventivamente segnalata in maniera idonea agli automobilisti, utilizzando l'apposita cartellonistica o dispositivi luminosi ben visibili. Per il Giudice di Pace di Terracina Avv. Giovanni Pesce, invece, a nulla rileva l'ulteriore visibilità della postazione di controllo in sé. Tutela della sicurezza stradaleNella sentenza numero 209/2017 (qui sotto allegata e che ha accolto il ricorso di un automobilista rappresentato dall'Avv. Roberto Iacovacci), il giudice ha infatti rilevato che "la "segnalazione" e la "visibilità" devono caratterizzare non già la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico … quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale". Del resto, la finalità della norma che impone tali prescrizioni è quella di orientare la condotta di guida degli automobilisti e la sua ratio va rinvenuta "nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della "sorpresa ingannevole" dell'automobilista...quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare". Insomma: la circostanza che gli utenti della strada avvisati della presenza di un autovelox siano poi anche posti nelle condizioni di avvistare il personale e le attrezzature di rilievo della velocità è non solo irrilevante rispetto alla finalità di avvertimento della segnalazione preventiva, ma anche priva di riscontro normativo. Ciò che conta è solo l'adeguata preventiva segnalazione.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
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