Data: 28/12/2017 09:56:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Affinch� il verbale di accertamento di un eccesso di velocit� possa dirsi valido, � necessario che la postazione di autovelox sia preventivamente segnalata in maniera idonea agli automobilisti, utilizzando l'apposita cartellonistica o dispositivi luminosi ben visibili.

Per il Giudice di Pace di Terracina Avv. Giovanni Pesce, invece, a nulla rileva l'ulteriore visibilit� della postazione di controllo in s�.

Tutela della sicurezza stradale

Nella sentenza numero 209/2017 (qui sotto allegata e che ha accolto il ricorso di un automobilista rappresentato dall'Avv. Roberto Iacovacci), il giudice ha infatti rilevato che "la "segnalazione" e la "visibilit�" devono caratterizzare non gi� la postazione dell'autovelox in s�, intesa in senso fisico � quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale". Del resto, la finalit� della norma che impone tali prescrizioni � quella di orientare la condotta di guida degli automobilisti e la sua ratio va rinvenuta "nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non � tanto ispirato dall'intento della "sorpresa ingannevole" dell'automobilista...quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare".

Insomma: la circostanza che gli utenti della strada avvisati della presenza di un autovelox siano poi anche posti nelle condizioni di avvistare il personale e le attrezzature di rilievo della velocit� � non solo irrilevante rispetto alla finalit� di avvertimento della segnalazione preventiva, ma anche priva di riscontro normativo. Ci� che conta � solo l'adeguata preventiva segnalazione.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione



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