Data: 31/12/2017 14:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - La vigilia di Natale, dopo quasi dieci anni di stasi, ha regalato agli statali un contratto nuovo. Il rinnovo riguarda il triennio 2016/2018 ed è stato preceduto da specifiche tappe: una sentenza della Corte Costituzionale, tre manovre per circa 2,8 miliardi di euro e la stessa riforma Madia.

Tutte le novità sono contenute nella bozza del documento firmato nei giorni scorsi (sotto allegata). Si va dalle buste paga più corpose (che a partire dal prossimo marzo dovrebbero contenere aumenti di 85 euro medi al mese, oltre agli arretrati maturati con cifre da un minimo di 370 a un massimo di 754 euro), ad istituti che incideranno in modo significativo sulla vita dei lavoratori: nuove misure di welfare, ferie solidali, congedi e luna di miele anche per le unioni civili.

Il nuovo contratto riguarda i 250mila dipendenti statali in senso stretto (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici) ma fa da apripista agli altri rinnovi dei comparti del pubblico impiego: sanità, istruzione ed enti locali, per un totale di 3milioni di impiegati.

Ecco le novità del 2018:

Sindacati, maggiori strumenti di partecipazione

Il nuovo contratto stabilisce regole semplificate a favore di istituti di partecipazione sindacale. Nascerà un organismo paritetico ("Organismo paritetico per l'innovazione") per costruire un dialogo costruttivo e collaborativo con le organizzazioni sindacali. L'organismo paritetico realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale.

Riviste ed aggiornate le materie attribuite alla contrattazione integrativa, con l'obiettivo di chiarirne il contenuto e la portata.

I bonus di eccellenza non potranno più ricadere nella stessa proporzione su tutti e la maggiorazione del premio rispetto al resto del personale sarà del 30%.

Aumento medio di 85 euro

Da un minimo di 63 euro ad un massimo di 117, l'aumento medio degli stipendi sarà di 85 euro mensili lordi. Destinatari i dipendenti delle funzioni centrali, dei ministeri, della agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici. Per le fasce retributive più basse, almeno per dieci mensilità, l'adeguamento risulterà di almeno 84 euro per tutti. Le amministrazioni più ricche potranno contare su un plus (dai 9 a i 14,5 euro a testa) nel salario accessorio.

Col nuovo anno arrivano anche gli arretrati: corrisposti in unica soluzione, le cifre andranno da un minimo di 370 euro a un massimo di 754 euro.

Lavoro elastico anche nella Pa e banca delle ore

Con l'introduzione di fasce di tolleranza in entrata e in uscita e la possibilità di passare al part time, anche la Pa apre al cosiddetto lavoro elastico. «L'orario flessibile giornaliero consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata». Potranno inoltre essere frazionati in ore (attualmente sono riconosciuti in giorni, massimo 3), i permessi come quelli per motivi familiari o personali.

Per consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. A richiesta del dipendente nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. Infine «l'utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione».

Ferie e riposi solidali

L'articolo 30 introduce ferie e riposi solidali. Dunque il dipendente può cedere (su base volontaria ed a titolo gratuito), in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: sia le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni; sia le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 28. Una volta ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. Se il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

Se numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Buoni pasto

Potranno usufruire del buono pasto (o servizio mensa) del valore di 7 euro i dipendenti che lavorano 5 giorni su 7 con un orario di almeno 7 ore e trenta minuti e pausa non inferiori a 30 minuti.

Strette sull'assenteismo e "bonus malus"

Con due assenze ingiustificate in continuità con le giornate festive si resta fuori dall'ufficio e senza stipendio. Lo stesso nel caso di assenze di massa. Se i comportamenti sono reiterati si passa al licenziamento. A tal proposito, ogni assenza sarà registrata in un 'fascicolo personale'. Si legge all'articolo 16: «Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano».

A pagare sarà tutto l'ufficio nel caso in cui si dovessero registrare tassi di assenteismo anomali, non giustificabili. In questo caso il monte premi non potrà essere aumentato. Una clausola andrà a sanzionare maggiormente i singoli assenteisti.

Contratti a tempo determinato limitati

Il tetto massimo per la durata dei contratti a tempo determinato non potrà superare i 36 mesi, prorogabili, eccezionalmente, per altri 12 mesi. I dipendenti a termine non potranno essere più del 20%. Oltre questo massimo non si potrà essere assunti, ma l'esperienza maturata farà punteggio.

Stop a molestatori e ai doni di valore

Giro di vite sui molestatori: la prima sanzione sarà una sospensione, fino a un massimo di 6 mesi. Se il comportamento è ripetuto si passa all'espulsione definitiva. Va fuori anche chi chiede regali sopra i 150 euro come scambio di favori.

Giro di vite contro gli abusi della legge 104

«Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese». Con questa norma all'articolo 33 si cerca di dare un giro di vite agli abusi delle legge 104. Così una programmazione mensile stabilirà i permessi previsti dalla legge 104. La possibilità di chiedere un permesso solo 24 ore prima dovrà essere supportata da documentata necessita. Ancora, le tutele previste per le terapie salvavita vengono estese anche ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali dei trattamenti (massimo per 4 mesi). E per le visite specialistiche ci saranno appositi permessi.

Congedo per donne vittime di violenza

La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il trattamento economico previsto in questi casi è quello del congedo di maternità.

Via libera alla sanzione concordata

Una clausola anti-ricorsi, attraverso procedure di conciliazione, gestirà le condotte da sanzionare, secondo il codice disciplinare del pubblico impiego. I tecnici parlano di "determinazione concordata della sanzione", che ovviamente esclude la funzione più grave, quella del licenziamento. «L'autorità disciplinare competente ed il dipendente in via conciliativa, – si legge nell'articolo 66 - possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione».

Costituzione e utilizzo del fondo risorse decentrate

I fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di "Fondo risorse decentrate". Dal 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno.

Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti. Di anno in anno, sono inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e, ove previsti, di indennità di amministrazione, rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza.

Matrimonio e unioni civili stessi diritti

Anche nel nuovo contratto le unioni civili sono equiparate ai matrimoni per quanto riguarda permessi e congedi. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni del CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Welfare integrativo

Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.


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