Data: 22/11/2005 - Autore: Giovanni Falcone
A leggere l'ACCORDO del dicembre 2004 fra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera in materia di collaborazione sulla tassazione dei redditi da risparmio, si resta quanto meno sorpresi (1). I tempi cambiano, inizia l'epoca della chiarezza e della trasparenza. Dei conti e depositi segreti, rintracciabili attraverso sigle alfanumeriche che in passato rappresentavano per il territorio Elvetico uno dei principali elementi di distinzione per effetto di una riservatezza blindata, rimane ormai un lontano ricordo. Ne siamo felici (2). L'Accordo sottoscritto, individua nella figura dell'Agente pagatore ? ex art.6 dell'Accordo ? il preposto alla contabilizzazione degli interessi da corrispondere al ?risparmiatore?, attraverso una ritenuta alla fonte compresa fra il 15% e 35%. In altri termini, le banche svizzere, assumeranno il ruolo di Sostituto d'imposta dello Stato di residenza del cliente, trattenendo il 25% del gettito formato dalla ritenuta, mentre la differenza viene versata allo Stato membro, una volta all'anno ed in unica soluzione. In questo ambito, sono state definite le fattispecie prodromiche allo scambio di informazioni (ex art.10 dell'Accordo) tra i due Paesi, in quanto costituenti violazioni analoghe alla FRODE FISCALE. Trattasi di una casistica esemplificativa, sia pure suscettibile di integrazioni e modifiche, così delineata: 1. il titolare di una Impresa individuale che omette di indicare nella dichiarazione dei redditi gli interessi percepiti dall'Agente pagatore, produce una contabilità incompleta concretizza una ?Frode fiscale?; 2. analoga frode, si ha in presenza della utilizzazione di un documento ottenuto dall'Agente pagatore che non riflette la reale situazione reddituale; 3. una persona fisica che produce documenti contabili che attribuiscono interessi rientranti nel campo applicativo dell'Accordo a una società terza, simulando l'esistenza di un rapporto fiduciario al solo fine di attribuire la ricchezza ad altri; anche questa è Frode fiscale; 4. al fine di ottenere una riduzione dell'imposta che un Agente pagatore deve scomputare secondo il 3°comma dell'art.3 dell'Accordo, la persona fisica che utilizza falsamente un certificato di avvenuta ritenuta d'imposta a monte; 5. secondo l'Accordo, una persona fisica cittadina dell'Unione Europea , entrata in relazioni contrattuali con l'Agente pagatore dopo il 1° gennaio 2004, che falsamente dichiara di essere residente in uno Stato terzo (extra UE o Svizzera), deve fornire un certificato di residenza dello Stato terzo ove risiede. In definitiva, un certificato di residenza fiscale inesatto, è costitutivo di Frode fiscale. Il mondo dei furbi si restringe. E' un buon segnale: AVANTI TUTTA.
www.giovannifalcone.it (1) ACCORDO tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito designata «Comunità», e LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito designata «Svizzera», o «le parti contraenti» HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO: Articolo 1 Ritenuta da prelevare da parte degli agenti pagatori svizzeri 1. I pagamenti di interessi effettuati a beneficiari effettivi quali vengono definiti all'articolo 4, che sono residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito designato «Stato membro», da un agente pagatore stabilito sul territorio della Svizzera sono soggetti, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo e dall'articolo 2, a una ritenuta sull'importo del pagamento degli interessi. Il livello della ritenuta è pari al 15 % per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, al 20 % per i seguenti tre anni e successivamente al 35 %. 2. Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta sopra indicata i pagamenti di interessi generati da crediti nei confronti di debitori che sono residenti in Svizzera, o da crediti corrispondenti a debiti contratti per le necessità di stabili organizzazioni di soggetti non residenti che siano situate in Svizzera. Ai fini del presente accordo, il termine «stabile organizzazione» ha il significato che gli viene attribuito dalla convenzione in materia di doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e lo Stato di residenza del debitore. In assenza di tale convenzione, per «stabile organizzazione» s'intende una sede fissa attraverso la quale si svolge in tutto o in parte l'attività di un debitore. 3. Tuttavia, qualora la Svizzera riduca a una percentuale inferiore al 35 % l'aliquota della sua imposta preventiva prelevata sui pagamenti di interessi di fonte svizzera effettuati a persone fisiche residenti in uno Stato membro, essa preleverà una ritenuta su tali pagamenti di interessi. Il livello di detta ritenuta sarà pari alla differenza tra il livello della ritenuta di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la nuova aliquota dell'imposta preventiva, ma non può essere superiore al livello stabilito al medesimo paragrafo 1. Qualora la Svizzera restringa il campo d'applicazione della sua normativa riguardante l'imposta preventiva prelevata sui pagamenti di interessi effettuati a persone fisiche residenti in uno Stato membro, i pagamenti di interessi così esentati dal pagamento dell'imposta preventiva saranno assoggettati al prelievo di una ritenuta alle aliquote di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli interessi pagati dai fondi di investimento svizzeri che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o in data successiva siano esentati dall'imposta preventiva svizzera sui pagamenti da essi corrisposti a persone fisiche residenti in uno Stato membro. 5. La Svizzera adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire che le funzioni richieste dall'attuazione del presente accordo vengano svolte dagli agenti pagatori stabiliti sul territorio della Svizzera e prevede in particolare le misure applicabili in materia procedurale e sanzionatoria. Articolo 2 Divulgazione volontaria 1. La Svizzera stabilisce una procedura che consente al beneficiario effettivo, quale viene definito all'articolo 4, di evitare il prelievo della ritenuta di cui all'articolo 1 mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore in Svizzera a comunicare i pagamenti di interessi all'autorità competente di tale Stato. L'autorizzazione vale per tutti i pagamenti di interessi versati dal suddetto agente pagatore al beneficiario effettivo. 2. In caso di espressa autorizzazione da parte del beneficiario effettivo, l'agente pagatore deve comunicare come minimo le seguenti informazioni: a) l'identità e la residenza del beneficiario effettivo stabilite in conformità dell'articolo 5; b) la denominazione e l'indirizzo dell'agente pagatore; c) il numero di conto bancario del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito che genera gli interessi; e IT L 385/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004 d) l'importo degli interessi pagati calcolato in conformità dell'articolo 3. 3. L'autorità competente della Svizzera comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Queste comunicazioni sono automatiche e hanno luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale in Svizzera, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante tale anno. 4. Qualora il beneficiario effettivo scelga la procedura di divulgazione volontaria o altrimenti dichiari alle autorità fiscali del suo Stato membro di residenza i suoi redditi in forma di pagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore svizzero, tali redditi sono soggetti a tassazione nel suddetto Stato membro alle stesse aliquote applicate a redditi simili ottenuti in tale Stato membro. Articolo 3 Base imponibile della ritenuta 1. L'agente pagatore preleva la ritenuta di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel modo seguente: a) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a): sull'importo lordo degli interessi pagati o accreditati; b) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati da dette lettere; c) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c): sull'importo del pagamento d'interessi contemplato da detta lettera. 2. Ai fini del paragrafo 1, la ritenuta è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione. 3. Imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo sullo stesso pagamento di interessi vengono scontate dall'importo della ritenuta calcolato conformemente al presente articolo. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 4 Definizione del beneficiario effettivo 1. Ai fini del presente accordo si intende per «beneficiario effettivo» qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio. Una persona fisica non è considerata il beneficiario effettivo quando: a) agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 6; oppure b) agisce per conto di una persona giuridica, un fondo di investimento o un organismo paragonabile o equivalente per l'investimento collettivo in titoli; oppure c) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e che comunica all'agente pagatore la sua identità e il suo Stato di residenza. 2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, tale agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo. Articolo 5 Identità e residenza dei beneficiari effettivi Per determinare l'identità e la residenza del beneficiario effettivo, quale viene definito all'articolo 4, l'agente pagatore annota cognome, nome, indirizzo e residenza in conformità delle disposizioni di legge della Confederazione svizzera sul riciclaggio di denaro. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro ma che si dichiarano residenti in uno Stato diverso dagli Stati membri o dalla Svizzera, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato Membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d'identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza. IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/31 Articolo 6 Definizione dell'agente pagatore Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» in Svizzera si intendono le banche a norma della legislazione bancaria svizzera, gli operatori in titoli a norma della legislazione federale sulle attività di borsa e di negoziazione di titoli, le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Svizzera, le società di persone, le stabili organizzazioni di società estere, che, anche occasionalmente, nell'esercizio delle loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono attivi patrimoniali appartenenti a terzi, ovvero semplicemente effettuano o attribuiscono un pagamento di interessi. Articolo 7 Definizione del pagamento di interessi 1. Ai fini del presente accordo per «pagamento di interessi» si intendono: a) gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, inclusi gli interessi pagati su depositi fiduciari da agenti pagatori svizzeri a favore di beneficiari effettivi quali vengono definiti all'articolo 4, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, ivi compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni, ma ad esclusione degli interessi sui prestiti tra privati che non agiscono nel quadro delle loro attività. Le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi; b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a); c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazioni dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi, di seguito nominata «la direttiva», distribuiti da: i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro; ii) entità domiciliate in uno Stato membro che esercitano l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva e che ne informano l'agente pagatore; iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio delle parti contraenti; iv) fondi di investimento svizzeri che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o in data successiva siano esentati dall'imposta preventiva svizzera sui pagamenti da essi corrisposti a persone fisiche residenti in uno Stato membro; d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi ultimi investono, direttamente o indirettamente attraverso altri organismi di investimento collettivo o entità menzionate di seguito, oltre il 40 % del loro attivo patrimoniale in crediti di cui alla lettera a): i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro; ii) entità domiciliate in uno Stato membro che esercitano l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva e ne informano l'agente pagatore; iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio delle parti contraenti; iv) fondi di investimento svizzeri che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o in data successiva siano esentati dall'imposta preventiva svizzera sui pagamenti da essi corrisposti a persone fisiche residenti in uno Stato membro. 2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi. 3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo patrimoniale investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora detto agente pagatore non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, tale reddito si considera equivalente al ricavato della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote. 4. Il reddito derivante dagli organismi o entità che hanno investito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non è considerato un pagamento di interessi ai fini del paragrafo 1, lettere c) e d). 5. La percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 sarà del 25 % a decorrere dal 1o gennaio 2011. 6. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 4 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo patrimoniale di tali organismi o entità. IT L 385/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004 Articolo 8 Ripartizione del gettito fiscale 1. La Svizzera trattiene il 25 % del gettito generato dalla ritenuta prevista dal presente accordo e trasferisce il 75 % di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. 2. Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni anno, in un unico versamento per ciascuno Stato membro, al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale in Svizzera. Articolo 9 Eliminazione delle doppie imposizioni 1. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta da parte di un agente pagatore in Svizzera, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta. Se l'importo della ritenuta supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, sull'ammontare lordo degli interessi sul quale la ritenuta è stata prelevata, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale rimborsa a quest'ultimo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta. 2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo e lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta per tali imposte e ritenute secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, dette altre imposte e ritenute vengono imputate prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accetta, quali idonei elementi di prova dell'assoggettamento all'imposta o ritenuta, i certificati rilasciati dagli agenti pagatori svizzeri, fermo restando che l'autorità competente dello Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale è abilitata a ottenere dall'autorità competente della Svizzera gli opportuni accertamenti sulle informazioni riportate nei certificati rilasciati dagli agenti pagatori svizzeri. 3. Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale può sostituire il meccanismo di credito d'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 con un rimborso della ritenuta di cui all'articolo 1. Articolo 10 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti della Svizzera e di ciascuno degli Stati membri si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o sulle violazioni analoghe, per i redditi contemplati dal presente accordo. Per «violazioni analoghe» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di illiceità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato. In risposta a una richiesta debitamente giustificata, lo Stato interpellato fornisce le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede amministrativa, civile o penale. Nell'ambito del campo di applicazione dello scambio di informazioni, quale definito dal presente paragrafo, le informazioni vengono scambiate in conformità alle procedure stabilite dalle convenzioni in materia di doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri interessati; il trattamento confidenziale di tali informazioni è assicurato nei modi previsti da tali convenzioni. 2. Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente in luogo di quelli applicabili nel medesimo Stato interpellato. 3. Lo Stato interpellato fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca una frode fiscale o una violazione analoga. I sospetti dello Stato richiedente in merito a una frode fiscale o a una violazione analoga possono fondarsi su: a) documenti, autenticati o meno, ivi compresi, ma non esclusivamente, documenti aziendali, libri contabili o documentazione relativa a conti bancari; b) testimonianze del contribuente; c) informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; oppure d) elementi di prova indiziari. 4. La Svizzera avvia negoziati bilaterali con ciascuno degli Stati membri onde definire singole categorie di casi che ricadono nelle violazioni analoghe in conformità con le procedure di imposizione fiscale in vigore in ciascuno di tali Stati. Articolo 11 Autorità competenti Ai fini del presente accordo per autorità competenti si intendono le autorità pubbliche elencate nell'allegato I. Articolo 12 Consultazioni Qualora sorgano controversie tra l'autorità competente della Svizzera e una o più delle altre autorità competenti di cui all'articolo 11 del presente accordo sull'interpretazione o sull'applicazione di tale accordo, le autorità competenti interessate si adoperano per risolvere il caso tramite mutuo consenso. Esse comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loro consultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni quando queste implicano questioni interpretative. IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/33 Articolo 13 Riesame 1. Le parti contraenti si consultano, almeno ogni tre anni o dietro richiesta di una parte contraente, allo scopo di esaminare e, se le parti contraenti lo ritengono necessario, di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo nonché di valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta o, in casi urgenti, il prima possibile. 2. Alla luce di tale riesame e valutazione, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale. 3. Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, le parti contraenti si consultano al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale. 4. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuna parte contraente comunica all'altra parte contraente gli eventuali sviluppi intervenuti che possono incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, ivi compresi eventuali accordi sulla stessa materia che siano conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo. Articolo 14 Relazione con le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione Le disposizioni delle convenzioni in materia di doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati membri non ostano al prelievo della ritenuta prevista dal presente accordo. Articolo 15 Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché: ? la società madre detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e ? una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza fiscale in Svizzera, e ? nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo, e ? entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali (1). L'Estonia può tuttavia, finché assoggetta all'imposta sul reddito gli utili distribuiti senza tassare gli utili non distribuiti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, mantenere tale imposizione sugli utili distribuiti da filiali estoni alle loro società madri stabilite in Svizzera. 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società consociate o le loro stabili organizzazioni non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché: ? tali società sono collegate da una partecipazione diretta minima pari al 25 % per almeno due anni o sono entrambe detenute da una terza società che detiene direttamente almeno il 25 % del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni, e ? una delle società ha la residenza fiscale, o una stabile organizzazione è situata, in uno Stato membro e l'altra società ha la residenza fiscale, o l'altra stabile organizzazione è situata, in Svizzera, e ? nessuna delle società ha la residenza fiscale e nessuna delle stabili organizzazioni è situata, in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo, e ? tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolare con riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni e adottano la forma di una società di capitali (1). Tuttavia, nei casi in cui la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, stabilisce un periodo transitorio per quanto riguarda un determinato Stato membro, è unicamente sui pagamenti di interessi e di canoni avvenuti dopo il termine di tale periodo che questo Stato membro garantisce l'applicazione delle disposizioni di cui sopra. IT L 385/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004 (1) Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione «società di capitali» copre le seguenti forme giuridiche: ? société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima, ? société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschrânkter Haftung/società a responsabilità limitata, ? société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/ società in accomandita per azioni. 3. Restano impregiudicati gli accordi sulla doppia imposizione in vigore tra la Svizzera e gli Stati membri che, all'atto della conclusione del presente accordo, prevedono un trattamento fiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e canoni. Articolo 16 Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili (1) 1. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, al più tardi fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del presente accordo se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data. Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili: ? che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e ? se l'agente pagatore, quale definito all'articolo 6, è stabilito in Svizzera, e ? se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro. Se e quando tutti gli Stati membri cessino di applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili: ? che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e ? se l'agente pagatore designato dall'emittente è stabilito in Svizzera, e ? se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro. Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale (enti elencati nell'allegato II del presente accordo), viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato dal quarto comma, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, questa riapertura si considera un credito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che la Svizzera e gli Stati membri continuino a prelevare un'imposta sui redditi derivanti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. Articolo 17 Firma, entrata in vigore e durata di validità 1. Il presente accordo richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano l'un l'altra l'avvenuto completamento di tali procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica. 2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali della Svizzera e degli obblighi di cui alla legislazione comunitaria che loro incombono riguardo alla conclusione di accordi internazionali, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, la Svizzera e, ove appropriato, la Comunità europea provvedono all'effettiva attuazione e applicazione del presente accordo dalla data del 1o gennaio 2005 e si notificano l'un l'altra l'avvenuta attuazione e applicazione. 3. Il presente accordo rimane in vigore fino a quando non viene denunciato da una parte contraente. 4. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra. In tal caso, l'accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data della notifica. Articolo 18 Applicazione e sospensione dell'applicazione 1. L'applicazione del presente accordo dipende dall'adozione e attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Questioni economiche e finanziarie) al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo, fatta eccezione per le misure contenute nell'articolo 15 del presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione. IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/35 (1) Come nella direttiva, queste disposizioni transitorie si applicano anche ai titoli di credito negoziabili posseduti da organismi di investimento collettivo. 2. Le parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le parti contraenti decidano che tale condizione non risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2. 3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, l'articolo 15 entra in applicazione con riguardo alla Spagna solo quando entrerà in vigore un accordo bilaterale tra il Regno di Spagna e la Svizzera in merito allo scambio di informazioni su richiesta per tutti i casi, perseguiti in sede amministrativa, civile o penale, che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o per le violazioni analoghe, relativamente a redditi non soggetti alle disposizioni del presente accordo ma alle disposizioni di una convenzione tra la Spagna e la Svizzera in materia di eliminazione della doppia imposizione sul reddito e il capitale. 4. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle parti contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra parte qualora la direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della normativa di recepimento della direttiva. 5. Ciascuna delle parti contraenti può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica all'altra parte qualora uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi di applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la data della notifica. L'applicazione del presente accordo riprende quando le misure sono riattivate. Articolo 19 Crediti e saldo finale 1. L'eventuale denuncia o la sospensione, in tutto o in parte, dell'applicazione del presente accordo lasciano impregiudicati i crediti delle singole persone fisiche conformemente a quanto disposto dall'articolo 9. 2. Qualora si verificassero gli eventi di cui sopra, la Svizzera stabilirà un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo ed effettuerà un pagamento a saldo agli Stati membri. Articolo 20 Campo d'applicazione territoriale Il presente accordo si applica da una parte ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Svizzera. Articolo 21 Allegati 1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. 2. L'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I può essere modificato mediante una semplice notifica all'altra parte contraente da parte della Svizzera per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) del suddetto allegato e da parte della Comunità per quanto riguarda le altre autorità. L'elenco degli enti collegati di cui all'allegato II può essere modificato per mutuo consenso. Articolo 22 Lingue 1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. 2. La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1. IT L 385/36 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004 EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo. NA DŮKAZ ČEHO? připojili ní?e podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσασυμφωνία. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo. TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstīju?as ?o nolīgumu. TAI PALIUDYDAMI, ?į Susitarimą pasira?ė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai. FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el. B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst. W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy. EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo. NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu. V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani poobla?čenci podpisali ta sporazum. TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal. Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro. V Lucemburku dne dvacátého ?estého října dva tisíce čtyři. Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire. Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier. Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümme kuuendal päeval Luxembourgis. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα. Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four. Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre. Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro. Luksemburgā, divi tūksto?i ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī. Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvide?imt ?e?tą dieną Liuksemburge. Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján. Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa. Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier. Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego. Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro. V Luxemburgu dvadsiateho ?iesteho októbra dvetisíc?tyri. V Luxembourgu, dne ?estindvajsetega oktobra leta dva tisoč ?tiri. Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä. Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra. IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/37 Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera IT L 385/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004 ALLEGATO I ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI Sono considerate «autorità competenti» ai fini del presente accordo: a) in Svizzera: Le Directeur de l'Administration fédérale des contributions/Der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung/ il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo procuratore o agente; b) nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; c) nella Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato; d) nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato; e) nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato; f) nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato; g) nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός των Οικονομικών o un rappresentante autorizzato; h) nel Regno di Spagna: El Ministro de Hacienda o un rappresentante autorizzato; i) nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato; j) in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro rappresentante autorizzato; k) nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato; l) nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato; m) nella Repubblica di Lettonia: Finan?u ministrs o un rappresentante autorizzato; n) nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato; o) nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 10, l'autorità competente è Le Procureur Général d'État luxembourgeois; p) nella Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato; q) nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato; r) nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato; s) nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato; t) nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato; u) nella Repubblica del Portogallo: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato; v) nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un rappresentante autorizzato; w) nella Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato; x) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato; y) nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato; z) nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e nei territori europei di cui detto Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata alla Svizzera dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo. IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/39 ALLEGATO II ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI Ai fini dell'articolo 16 del presente accordo, ognuno dei seguenti enti è considerato «un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»: ENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: Belgio Vlaams Gewest (Regione fiamminga) Région wallonne (Regione vallone) Région de Bruxelles Capitale/Brussels Hoofdstedelïjk Jewest (Regione di Bruxelles-capitale) Communauté française (Comunità francese) Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga) Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Comunità di lingua tedesca) Spagna Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia) Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia) Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura) Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia) Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon) Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma delle Navarra) Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari) Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna) Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia) Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona) Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie) Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia) Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid) Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi) Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa) Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia) Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava) Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid) Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona) Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria) Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife) Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale) Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano) Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia) Grecia Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni) Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ferrovie greche) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità) IT L 385/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004 Francia La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Cassa di ammortamento del debito sociale) L'Agence française de développement (AFD) (Agenzia francese per lo sviluppo) Réseau Ferré de France (RFF) (Rete ferroviaria francese) Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Cassa nazionale delle autostrade) Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi) Charbonnages de France (CDF) (Miniere carbonifere francesi) Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica) Italia Regioni Province Comuni Cassa depositi e prestiti Lettonia Pa?valdības (governi locali) Polonia gminy (comuni) powiaty (distretti) województwa (province) związki gmin (associazioni di comuni) powiatów (associazione di distretti) województw (associazione di province) miasto stołeczne Warszawa (città di Varsavia) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura) Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola) Portogallo Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera) Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre) Comuni Slovacchia mestá a obce (municipalità) ?eleznice Slovenskej republiky (Società delle ferrovie slovacche Slovak Railway Company) ?tátny fond cestného hospodárstva (Fondo statale per la gestione viaria) Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche) Vodohospodárska výstavba (Società per la costruzione delle dighe) ENTI INTERNAZIONALI: Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo Banca europea per gli investimenti IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/41 Banca asiatica di sviluppo Banca africana di sviluppo Banca mondiale/BIRS/FMI Società finanziaria internazionale Banca interamericana di sviluppo Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa Euratom Comunità europea Società di sviluppo andina Eurofima Comunità europea del carbone e dell'acciaio Banca nordica di investimento Banca di sviluppo dei Caraibi Le disposizioni dell'articolo 16 lasciano impregiudicati eventuali obblighi internazionali assunti dalle parti contraenti nei riguardi dei summenzionati enti internazionali. ENTI DEGLI STATI TERZI: Enti che soddisfano i seguenti criteri: 1) L'ente è chiaramente considerato un ente pubblico conformemente ai criteri usati a livello nazionale. 2) Detto ente pubblico è una entità non commerciale («non market») che gestisce e finanzia un insieme di attività consistenti principalmente nella fornitura di beni e servizi non destinati al libero mercato ma ad andare a beneficio della collettività e poste effettivamente sotto il controllo della pubblica amministrazione. 3) Detto ente pubblico è un importante e regolare emittente di titoli di credito. 4) Lo Stato in questione è in grado di garantire che detto ente pubblico non eserciterà il diritto di rimborso anticipato in connessione alla previsione di clausole di «gross-up». IT L 385/42 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004 (2) Lotta all'evasione fiscale ?cominciamo dall'estero? In futuro, per scongiurare lo ?Scudo fiscale? della tanto vituperata ma funzionale finanza creativa degli ultimi anni, i 25 Stati membri dell'Unione Europea, fin dal giugno 2003, all'unanimità, approvarono la Direttiva dell'Euroritenuta sul risparmio (1). Di cosa si tratta? Con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, nr.84 (2), si è stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2005, gli interessi corrisposti sul risparmio amministrato da parte degli Intermediari abilitati (Banche, SIM, SGR, Poste etc.) a favore di cittadini ?Non residenti?, dovranno essere comunicati allo Stato membro di residenza fiscale del titolare dei redditi da risparmio. ?continua.. su www.giovannifalcone.it
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