Data: 29/12/2017 10:54:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La Corte costituzionale, con la sentenza numero 272/2017 qui sotto allegata, si è confrontata per la prima volta con la questione della maternità surrogata, dichiarando non fondata la questione di legittimità dell'articolo 263 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso.

Per la Consulta, il giudice chiamato a decidere sul disconoscimento del figlio concepito mediante utero in affitto deve sempre confrontare l'interesse alla verità con l'interesse del minore.

Maternità surrogata, valutazione dell'interesse preminente

In tal modo, i giudici costituzionali non hanno escluso o ammesso in assoluto che la genitorialità di tale bambino vada attribuita alla madre intenzionale che non è geneticamente legata con lui ma che lo ha cresciuto come un figlio, lasciando ai tribunali il compito di scegliere se, in concreto, è più opportuno dare maggiore rilevanza all'interesse alla verità o all'interesse del minore.

Occorre, in sostanza, effettuare un giudizio comparativo "tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore".

A tal fine, si deve tener conto di una serie di variabili quali:

  • la durata del rapporto con il minore (e quindi la condizione identitaria già acquisita),
  • le modalità del concepimento e della gestazione,
  • la possibilità per il genitore sociale di stabilire con il minore un legame giuridico che garantisca tutele adeguate.

Ciò senza dimenticare che la maternità surrogata, vietata dalla legge, "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane".

In definitiva, se "non è costituzionalmente ammissibile che l'esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull'interesse del minore, va parimenti escluso che bilanciare quell'esigenza con tale interesse comporti l'automatica cancellazione dell'una in nome dell'altro".


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