Data: 28/12/2017 14:45:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - I comuni non possono vietare genericamente ai camper di sostare sul proprio territorio, soprattutto se non ci sono problemi di ordine tecnico. Lo ha affermato il Tar Catanzaro, con la sentenza n. 2093/2017 (sotto allegata), accogliendo il ricorso di un utente avverso l'ordinanza di un comune che aveva adottato misure limitative della sosta degli autocaravan sull'intero territorio di competenza.

La vicenda

La vicenda ha inizio con l'emanazione da parte del sindaco di Soverato di un'ordinanza con cui si vietava sul territorio comunale la sosta di roulotte e autocaravan al di fuori delle aree attrezzate nonché la possibilità di parcheggiare in un piazzale pubblico (presso il palazzetto dello sport locale) precedentemente individuato come idoneo.

Un utente impugnava l'ordinanza lamentandone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, deducendo violazione dell'art. 185 del codice della strada ed eccesso di poter per difetto di motivazione, giacché le restrizioni imposte alla sosta degli autocaravan erano ingiustificate e immotivate.

Camper e roulotte: sì alla sosta in città

Per il Tar calabrese il ricorso è fondato.

L'art. 185 del d.lgs. n. 285 del 1992, premettono i giudici amministrativi, stabilisce che gli autocaravan, "ai fini della circolazione stradale in genere sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli". La sosta di tali mezzi, ove consentita, sulla sede stradale, inoltre, "non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo".

L'ordinanza impugnata, invece, a detta del Tar, contiene "una forte limitazione all'uso degli autocaravan, in violazione dell'art. 185 citato e, per come lamentato, non è adeguatamente motivata circa le sue ragioni" atteso che queste sono individuate solo "genericamente" nella necessità di "regolamentare la sosta e il parcheggio nello spiazzo antistante il Palazzetto dello Sport".

Per cui il ricorso è accolto e l'ordinanza va annullata.

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