Data: 02/01/2018 19:13:00 - Autore: Aldo Maturo

Avv. Aldo Maturo - Dal 13 gennaio 2018 entra in vigore la nuova normativa prevista dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il decreto n. 206 del 17.10.2017 pubblicato in GU il 29 dicembre scorso (e sotto allegato) stabilisce le nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia per tutti i comparti del Pubblico Impiego ma soprattutto stabilisce uno stretto giro di vite in materia di reperibilit�, che da sempre rappresenta il pi� diffuso contenzioso tra dipendente e P.A. Il decreto introduce diverse novit� ma lascia invariate le fasce di reperibilit�, non accogliendo l'"armonizzazione" invocata dal Consiglio di Stato nel parere rilasciato sul provvedimento, e conservando gli attuali orari (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).

Ecco le novit� sulle visite fiscali 2018:

La richiesta di visita di controllo

Il datore di lavoro pu� richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia, tramite l'INPS per un controllo tempestivo domiciliare tramite i suoi medici. La visita pu� essere disposta anche direttamente dall'Inps, su propria iniziativa, secondo le modalit� predefinite da questo stesso Ente.

Visita fiscale, pi� volte anche nei festivi

La visita fiscale pu� essere disposta con "cadenza sistematica e ripetitiva", anche in prossimit� di giornate festive o riposo settimanale. Per contrastare l'assenteismo, il controllo medico-fiscale va richiesto soprattutto quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5). Esempi classici sono l'assenza del luned�, del giorno successivo alla scadenza ferie o quello dopo la giornata di riposo, una carrellata ben nota alla P.A. o alle Aziende Private.

Con le nuove disposizioni, la visita fiscale pu� essere "ripetitiva" e quindi il medico fiscale pu� bussare alla porta anche pi� volte nel corso dello stesso periodo di malattia. Fino a ieri, dopo l'arrivo del medico ci si sentiva liberi di uscire di casa liberamente (se naturalmente l'infermit� era fittizia) perch� ormai si era superato lo scoglio del "controllo".

Fasce orarie di reperibilit�

Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni le fasce orarie di reperibilit�, con obbligo quindi di non allontanarsi dal domicilio dichiarato, vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. L'obbligo di restare a casa, reperibili, vale anche per i giorni non lavorativi e festivi.

Il decreto non si "adegua" dunque alle osservazioni formulate da palazzo Spada e lascia invariate le vecchie fasce orarie per i controlli per l'accertamento delle assenze dal lavoro per malattia, non operando l'auspicata armonizzazione con i lavoratori del comparto privato.

Il Consiglio di Stato, esaminando il decreto attuativo della riforma Madia, nel settembre dello scorso anno, aveva sollevato varie osservazioni, tra cui quella di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orarie vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore). Alla risposta della funzione pubblica, secondo la quale la riduzione delle ore di accertamento avrebbe ridotto "l'incisivit� della disciplina dei controlli", i giudici amministrativi avevano ribattuto che si trattava di una valutazione "prettamente quantitativa". Ma le osservazioni non sono state accolte e tutto, quindi, dal punto di vista degli orari, rimane come prima.

Esclusione della reperibilit�

Sono esclusi dall'obbligo di reperibilit� i dipendenti affetti da:

- patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita;

- beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab. E (egualmente fatta di elencazione di malattie superinvalidanti con assegno di superinvalidit�);

- stati patologici connessi ad invalidit� pari o superiori al 67%.

Non sono pi� comprese, quindi, tutte quelle infermit� pi� ricorrenti, come sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre di minore gravit� che , riconosciute dipendenti da causa di servizio, consentivano di potersi assentare al riparo dello spauracchio del medico fiscale.

Modalit� della visita

Il medico fiscale, redatto il verbale di accertamento con la valutazione circa la capacit� o incapacit� lavorativa riscontrata, lo trasmette all'Inps per via telematica che, con lo stesso sistema lo trasmette al Datore di Lavoro. Una copia viene messa a disposizione del dipendente.

Domicilio dichiarato

E' compito del dipendente ammalato comunicare all'Ufficio dove presta servizio l'eventuale variazione dell'indirizzo dove trascorrer� la malattia e dove rester� reperibile. L'Ufficio ne dar� comunicazione immediata all'Inps per quanto di competenza e per evitare di inviare il medico fiscale ad un indirizzo sbagliato.

Assenza alla visita fiscale

Se il medico fiscale non trover� presente il dipendente al domicilio dichiarato, avviser� immediatamente il Datore di Lavoro e lascer�, al domicilio conosciuto, l'invito per il dipendente trovato assente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile.

Contestazione dell'esito della visita fiscale

Se il dipendente non accetta l'esito della visita di controllo, dovr� eccepirlo immediatamente in sede di visita domiciliare (o ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sar� annotato sul verbale di visita e il dipendente sar� invitato a presentarsi a visita di controllo presso l'Ufficio del Medico Legale dell'Inps per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informer� l'Inps e inviter� il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.

Rientro anticipato con nuovo certificato

In presenza di guarigione anticipata rispetto alla precedente prognosi, il medico attestante l'iniziale infermit� (o altro, in caso di sua assenza) dovr� predisporre un nuovo certificato di anticipata guarigione.

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