Data: 03/01/2018 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'entrata in vigore del nuovo codice deontologico forense, avvenuta il 16 dicembre 2014, ha comportato due importanti conseguenze: la cessazione di efficacia delle norme previgenti, anche se non espressamente abrogate, e l'applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della loro entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato. Del resto, l'articolo 65 della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ha a tal proposito recepito il criterio del favor rei in luogo del criterio del tempus regit actum.

Sul punto, si è recentemente soffermata la sentenza numero 30993/2017 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), confrontandosi con la vicenda di un avvocato che era stato condannato per i delitti di appropriazione indebita e falso in scrittura privata. Per tale ragione, il Consiglio dell'ordine di appartenenza gli aveva inflitto la sanzione della cancellazione dall'albo, rideterminata poi dal CNF, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo codice deontologico e dell'abrogazione della cancellazione, nella sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tre anni.

Avvocati, la norma più favorevole va applicata integralmente

L'avvocato, non pago, ha tuttavia contestato dinanzi ai giudici di legittimità la durata della sospensione, asserendo che, una volta rilevato che la sanzione della cancellazione dall'albo è stata abrogata, il Consiglio nazionale forense avrebbe dovuto applicare la precedente sanzione della sospensione da due mesi a un anno e non la più gravosa disciplina della sospensione introdotta dallo jus superveniens.

Per la Corte, però, "è logicamente da escludere che si possa procedere alla variegata combinazione delle disposizioni più favorevoli, previgenti e sopravvenute" con la conseguenza che "una volta scomparsa dal catalogo delle sanzioni la cancellazione dall'albo per effetto della sopravvenuta lex mitior, non resta che applicare al caso di specie integralmente lo jus superveniens". In altre parole, se vale il "principio che la disposizione più favorevole non può risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa, non se ne può ricavare arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell'una e dell'altra".

Di conseguenza, una volta stabilita quale sia in concreto la disciplina più favorevole, è sì corretto sostituire la cancellazione dall'albo con la sanzione meno afflittiva della sospensione, ma quest'ultima va comunque applicata secondo la nuova formulazione.


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