Data: 05/01/2018 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Dallo scorso 1� settembre, � entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali (per approfondimenti: Visite fiscali: dal 1� settembre all'Inps, approvate le nuove regole) che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva a effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d'ufficio (cfr. messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).

Visite fiscali: polo unico Inps

Si tratta di una disciplina prevista dalla riforma della P.A. (d.lgs. 75/2017) che consentir� a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici (anche quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennit� economica di malattia all'Istituto) di richiedere all'INPS la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia attraverso il servizio online dedicato.

Visite fiscali: dal 13 gennaio le nuove regole

A partire dal prossimo 13 gennaio, inoltre, sar� attuata una nuova tappa del percorso volto a completare il funzionamento del Polo Unico: infatti, da tale data entrer� in vigore il decreto n. 206/2017 ovverosia il Regolamento recante modalit� per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonch� l'individuazione delle fasce orarie di reperibilit� per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 55-septies, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001).

Tante le novit� introdotte che stringono su fenomeni dilaganti, quali l'assenteismo, i "furbetti del weekend" e i malati immaginari (per approfondimenti: Visite fiscali 2018: dal 13 gennaio le nuove regole) introducendo nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego.
Viene, inoltre, esplicitamente abrogato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206.

Visita fiscale dipendenti pubblici: fasce orarie e giorni

Il datore di lavoro pubblico potr� richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente: l'INPS proceder� all'assegnazione tempestiva della visita domiciliare richiesta ai medici incaricati. Inoltre, tale visita potr� essere disposta anche su iniziativa della stessa INPS secondo modalit� da essa predefinite.
Le visite fiscali potranno essere effettuate anche con cadenza sistematica e ripetitiva (pi� volte nel corso dello stesso periodo di malattia), nonch� in prossimit� delle giornate festive e di risposto settimanale: le fasce di reperibilit� (valevoli anche per giorni non lavorativi e festivi) sono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilit�

Il nuovo provvedimento modifica anche i casi nei quali il dipendente pubblico � esonerato dall'obbligo di visita fiscale e non � tenuto, pertanto, a rispettare le fasce orarie di reperibilit�.

Si tratta di fattispecie in cui l'assenza dei dipendenti � riconducibile a particolari circostanze che, nel Regolamento passano a 3 rispetto a quelle individuate dal d.m. Brunetta n. 150/2009.

Si tratta, nel dettaglio, di:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilit� della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidit� riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Nella nuova formulazione, in sostanza, non sono pi� ritenute giustificanti l'esenzione una serie di infermit� ricorrenti di minore gravit�, ritenute dipendenti da causa di servizio, quali sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre.

Esenzione reperibilit�: quali patologie?

Nella circolare n. 95 del 7 giugno 2016, che ha fornito indicazioni per applicare le norme sulle esenzioni dalla reperibilit� riguardanti i lavoratori del settore privato, l'INPS ha chiarito (Allegato 2) altresi come intendere i concetti che ammettono l'esclusione.
Quanto alle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, l'INPS ritiene siano tali quelle cure "indispensabili a tenere in vita" la persona e che dovranno risultare da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Si ritiene vi rientrino, ad esempio, malattie molto gravi come tumori che necessitano di terapie chemioterapiche, malattia che richiedono trattamenti con emodialisi per il malfunzionamento dei reni o procedure riabilitative per i lavoratori affetti da AIDS, ecc.
Invece, quanto agli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidit� riconosciuta, deve trattarsi di invalidit� che abbia determinato una riduzione della capacit� lavorativa nella misura pari o superiore al 67%, come rilevata dal preposto organo.
Si deve trattare di stati invalidanti "non bagatellari", ma connessi a una patologia in grado di determinare di per s� una menomazione di cospicuo rilievo funzionale, ad esempio menomazioni congenite o acquisite (anche di carattere progressivo), insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, stati patologici quali cecit� e sordit� civili, ecc.
In caso contrario, infatti, si introdurrebbe un discrimine elevato fra l'entit� della grave patologia che contestualmente richiede terapia salvavita e l'entit� di ben pi� lievi patologie che, pur determinando un'invalidit� percentualisticamente moderata, ben consentono la prosecuzione del lavoro e una buona sostenibilit� socio-relazionale.

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