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Data: 30/11/2005 - Autore: Cristina Matricardi
Il Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento del 9.11.2005) ha reso noto di aver stabilito che al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie (per diagnosi, cure, prestazioni mediche, operazioni amministrative ecc.) deve essere garantita la più assoluta riservatezza e il più ampio rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità.
Nel provvedimento, il Garante, ha prescritto agli organismi sanitari pubblici e privati (aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere, case di cura, osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro) una serie di misure che devono essere adottate per adeguare il funzionamento e l'organizzazione di tali strutture a quanto stabilito nel Codice sulla privacy e per assicurare il massimo livello di tutela delle persone.
L'Autorità, in particolare ha stabilito che gli organismi sanitari devono garantire:
la tutela della dignità del paziente, soprattutto con riguardo a fasce deboli (disabili, minori, anziani), ma anche a pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o per i quali è doverosa una particolare attenzione (es. interruzione della gravidanza);
la riservatezza nei colloqui e delle informazioni sulla salute, sulle prescrizioni mediche e sulle cartelle cliniche;
distanze di cortesia distanze di cortesia per operazioni amministrative allo sportello (prenotazioni) o al momento dell'acquisizione di informazioni sullo stato di salute, sensibilizzando anche gli utenti con cartelli, segnali ed inviti;
non visibilità ad estranei liste di pazienti in attesa di intervento.
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