Data: 05/01/2018 12:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il cittadino comune che � stato denunciato o sottoposto a indagine preliminare, ben pu� venire a conoscenza, ancor prima che gli pervenga una comunicazione ufficiale, dei procedimenti iscritti a suo carico nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 del codice di procedura penale.
In particolare, il gruppo di lavoro al progetto P@ss � attualmente al lavoro sulla sperimentazione del rilascio di tale certificato tramite il sistema PST.

Quando l'indagato viene informato di essere sottoposto a procedimento penale?

Di norma, il soggetto sottoposto a indagini preliminari a seguito della notizia di reato pervenuta al P.M. ne rimane all'oscuro per tutelare l'esito fruttuoso delle ricerche stesse, nonch� di successivi ed eventuali atti a sorpresa.
Infatti, come recita l'art. 329, comma 1, c.p.p., "Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto (art. 326 c.p.) fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari".
Quindi � con la chiusura delle indagini preliminari, precisamente con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis, c.p.p.) che all'indagato vengono comunicate la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate � depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che lui e il suo difensore hanno facolt� di prenderne visione ed estrarne copia.

Fa eccezione, secondo quando previsto dall'art. 369 c.p.p., la c.d. informazione di garanzia che il P.M. deve inviare per posta alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa quando � necessario compiere uno degli atti c.d. garantiti, ovverosia al quale il difensore ha diritto di assistere: questa, inviata per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, indica le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, con invito a esercitare la facolt� di nominare un difensore di fiducia.

Il Registro delle notizie di reato

Un modo alternativo per venire a conoscenza dell'iscrizione di procedimenti a proprio carico, � quello di avanzare una richiesta ex art. 335 c.p.p. (scarica l'Istanza ex art. 335 c.p.p.) alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
Tale norma, infatti, impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonch�, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso � attribuito. Il P.M. dovr� altres� occuparsi di curare l'aggiornamento di tali iscrizioni.
Ove ne facciano richiesta l'indagato, la persona offesa o i rispettivi difensori, saranno comunicate le iscrizioni previste; tuttavia, la possibilit� di comunicazione � esclusa per alcune ipotesi di reato pi� gravi (delitti ex art. 407, comma 2, lettera a) oppure ove il P.M., per specifiche esigenze attinenti all'attivit� d'indagine, abbia disposto il segreto sulle iscrizioni (per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile).

Servizio telematico per rilascio certificato ex art. 335 c.p.p.

Il Portale Servizi Telematici rende noto come sia in corso di attivazione un nuovo servizio telematico, a uso esclusivo dei Punti di Accesso, inizialmente solo per il rilascio del certificato ex art. 335 c.p.p. che si inserisce nell'ambito di un pi� ampio sviluppo volto a consentire la richiesta e il rilascio di certificati tramite PST.
In tal modo, il difensore potr� ricevere una comunicazione al proprio indirizzo PEC censito sul Reginde con le indicazioni per scaricare, previa autenticazione forte, il certificato richiesto.
Per rispondere a tali finalit� di sperimentazione, � stato predisposto un ambiente di test sul quale i PdA potranno effettuare dal 2 gennaio 2018 al 9 gennaio 2018 le prove necessarie ad implementare le funzionalit� per la richiesta di certificati.
Per l'esecuzione di test sar� necessario indicare soggetti censiti sul Reginde di test. Successivamente, sempre sul PST, sar� comunicata la data di avvio in esercizio del servizio e gli uffici presso i quali il servizio sar� inizialmente attivo.
I servizi di P@ss sono invocabili, con le consuete modalit� previste per l'accesso ai proxy PdA di test, alla seguente URL:
Sar� inoltre possibile inoltrare via mail eventuali richieste di chiarimento, provenienti dai soli PdA, all'indirizzo infopct@giustizia.it, specificando nell'oggetto che la richiesta si riferisce alla sperimentazione del servizio P@ss.
Sul pst giustizia, si pu� scaricare la documentazione necessaria alla realizzazione del servizio.
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