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Data: 13/01/2018 18:30:00 - Autore: Raffaella feola di Raffaella Feola - L'articolo 56 del codice penale afferma: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica". Delitto tentato: la penaIl colpevole di delitto tentato � punito: - con la reclusione da ventiquattro a trent'anni, se dalla legge � stabilita per il delitto la pena di morte; - con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita � l'ergastolo; - negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per s� un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace, invece, alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla met�. La ratio dell'art. 56 c.p.Tale articolo assolve alla funzione di punire colui che, volontariamente compie atti prodromici alla commissione di un delitto. La condotta, per�, non giunge alla consumazione a causa di fattori esterni alla volont� del soggetto, quindi, resta incompiuta. Ma perch� il delitto tentato � punito nonostante il reo non sia riuscito nel suo intento? � possibile individuare 3 orientamenti:- orientamento soggettivistico il fondamento della punibilit� va cercato nella pericolosit� del soggetto; - orientamento oggettivistico la punibilit� del soggetto � legata alla messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma; - orientamento "intermedio" il tentativo � punibile per l'allarme sociale che suscita la condotta del reo. Delitto tentato: l'individuazione del tentativoL'aspetto pi� spinoso sull'argomento � rappresentato dallo stabilire il momento in cui comincia il tentativo. Un codice autoritario e repressivo considera tentativo la semplice preparazione del reato, un codice pi� garantista richieder� aspetti esterni, pi� vicini al risultato finale. Nel nostro sistema risponde di delitto tentato "chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto". L'individuazione del tentativo si incentra su due concetti: - idoneit� degli atti; - non equivocit� degli atti.
Idoneit� degli attiL'idoneit� va valutata dal giudice con il criterio della "prognosi postuma", ossia in concreto ed ex ante. Il giudizio di idoneit� riguarda l'atto e non il mezzo e va ricondotto al momento della commissione dell'ultimo atto che ha caratterizzato la condotta. L'idoneit� va letta in senso oggettivo, infatti, la dottrina penalistica ritiene idonei quegli atti potenzialmente offensivi che non si verificano a causa di fattori esterni e non per volont� del reo.
Univocit� degli attiIl giudizio di non equivocit� si riferisce a tutti gli atti riconducibili al disegno criminoso e non all'ultimo posto in essere. A riguardo vi sono tre teorie: - teoria oggettiva gli atti sono univoci quando sono oggettivamente tali da provocare quel determinato evento; - teoria soggettiva gli atti sono univoci quando in sede processuale � raggiunta la prova del proposito criminoso; - teoria intermedia l'atto sar� univoco quando � idoneo a provocare l'evento e, quando � raggiunta la prova dell'evento criminoso.
Delitto tentato: occorre il doloIl reato tentato � punibile solo a titolo di dolo e non di colpa. Il problema del dolo nel tentativo � se sia ammissibile il dolo eventuale. Secondo alcuni, la risposta deve essere negativa, poich� non vi � differenza tra i vari tipi di dolo in relazione ai vari tipi di reato. La dottrina prevalente non condivide tale assunto. Se la condotta deve essere univoca, quando c'� il dolo eventuale la condotta non � tale, quindi, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, l'ipotesi del tentativo non � compatibile con il dolo eventuale, mentre lo � con quella particolare forma di dolo diretto che � il dolo alternativo (cfr. tra le altre, Cass. n. 14554/2015; n. 14034/2012). |
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