Data: 05/01/2018 12:33:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Per i giovani sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato. E' questa una delle novità della manovra di bilancio che ha introdotto misure per promuovere l'occupazione giovanile stabile.

Dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro privati che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, (d.lgs. n. 23/2015) sono esonerati, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali, con un limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Assunzioni giovani under35

In relazione alle assunzioni fatte entro il 31 dicembre 2018, l'esonero sarà riconosciuto in riferimento alle assunzioni dei giovani under35 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (con il medesimo o altro datore di lavoro).

Esclusi «i premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Apprendistato

Per quanto riguarda l'apprendistato, la legge chiarisce «Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato». Inoltre, in relazione alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.

Esonero per nuove assunzioni

Se il lavoratore (per la cui assunzione a tempo indeterminato si sia già parzialmente fruito dell'esonero di cui al comma 100), sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Licenziamenti collettivi

Circa i licenziamenti collettivi «l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva».

Sgravi per gli imprenditori agricoli

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali under40 iscritti per la prima vola alla previdenza agricola tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

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